Art. 43

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[1]Occultazione di corrispettivo

[2](articolo 72 del decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986)

[3]1. Se viene occultato anche in parte il corrispettivo convenuto, si applica la sanzione amministrativa pari al 120 per cento della differenza tra l'imposta dovuta e quella gia' applicata in base al corrispettivo dichiarato, detratto, tuttavia, l'importo della sanzione eventualmente irrogata ai sensi dell'articolo 42.

Testo vigente dal 28 novembre 2024 al 7 agosto 2026 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-11-05;173~art43 · fonte su Normattiva