Art. 43
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 28 novembre 2024 al 7 agosto 2026. Leggi il testo vigente →
[1]Occultazione di corrispettivo
[2](articolo 72 del decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986)
[3]1. Se viene occultato anche in parte il corrispettivo convenuto, si applica la sanzione amministrativa pari al 120 per cento della differenza tra l'imposta dovuta e quella gia' applicata in base al corrispettivo dichiarato, detratto, tuttavia, l'importo della sanzione eventualmente irrogata ai sensi dell'articolo 42.
Testo vigente dal 28 novembre 2024 al 7 agosto 2026 · versione 0 su Normattiva