Art. 56
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[1]Sanzioni in materia di imposte su assicurazioni private e contratti vitalizi
[2](articolo 24 della legge n. 1216 del 1961)
[3]1. Le violazioni alle disposizioni in materia di assicurazioni private e di contratti vitalizi di cui al testo unico dei tributi erariali minori sono punite con le seguenti sanzioni amministrative:
- a)omessa tenuta e conservazione dei registri dei premi secondo le previsioni degli articoli 7, 8 e 11 del testo unico dei tributi erariali minori, da euro 2.000 a euro 5.000;
- b)omessa iscrizione nei registri dei premi di partite soggette ad imposta, pari al 100 per cento dell'imposta dovuta sulle partite non registrate;
- c)infedele indicazione dell'imponibile o della specie di assicurazione nei registri dei premi, pari al 70 per cento dell'imposta dovuta sulla somma occultata o indicata come soggetta ad imposta o dovuta in piu' per differenza di aliquota;
- d)mancata esibizione dei registri dei premi nei casi di cui all'articolo 14 del testo unico dei tributi erariali minori e violazione delle altre disposizioni contemplate nello stesso articolo 14, da euro 1.000 a euro 4.000;
- e)infedele indicazione dell'imponibile nelle polizze di assicurazione e nelle relative ricevute, pari al 70 per cento dell'imposta dovuta sulla somma occultata, con un minimo di euro 100;
- f)inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 8, comma 2, lettere a) e b) del testo unico dei tributi erariali minori, da euro 100 a euro 500;
- g)mancata conservazione degli originari rendiconti di cui all'articolo 8, comma 2, lettera c), del testo unico dei tributi erariali minori e degli originari contratti prescritti dall'articolo 11, comma 3, del medesimo testo unico, da euro 100 a euro 500;
- h)omessa presentazione nel prescritto termine della denunzia di cui agli articoli 12 e 13 del testo unico dei tributi erariali minori, pari al 100 per cento dell'imposta dovuta sulla somma non denunziata, con un minimo di euro 100. Per determinare l'imposta dovuta sono computati in detrazione tutti i versamenti d'imposta effettuati relativamente ai premi incassati nel periodo di riferimento, nonche' il credito dell'anno precedente del quale non e' stato richiesto il rimborso;
- i)infedele denunzia di cui agli articoli 12 e 13 del testo unico dei tributi erariali minori, pari al 70 per cento dell'imposta dovuta sulla somma occultata, con un minimo di euro 100;
- l)inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 16, comma 2, del testo unico dei tributi erariali minori, da euro 100 a euro 500 a carico dell'assicuratore. L'assicuratore che si faccia rifondere un importo maggiore di quello dovuto, e' altresi' punito con sanzione amministrativa da euro 100 a euro 1000 ed e' obbligato a rimborsare al contraente la somma indebitamente percetta;
- m)omessa presentazione nei prescritti termini della denunzia di cui all'articolo 19 del testo unico dei tributi erariali minori, da euro 250 a euro 1000;
- n)tardiva presentazione della denuncia di cui all'articolo 12 del testo unico dei tributi erariali minori, entro novanta giorni dal termine di cui al medesimo articolo 12, comma 2, euro 250.
Testo vigente dal 28 novembre 2024 al 20 dicembre 2025 · versione 0 su Normattiva