Art. 106
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[1]Nomina del delegato
[2]Nelle ipotesi previste dagli articoli 35 e 104 e in ogni altro caso di vacanza dell'esattoria il prefetto, sentito l'intendente di finanza ed il sindaco, nomina un delegato alla riscossione scegliendolo, nell'ordine, tra gli esattori e i ricevitori delle imposte dirette, tra gli iscritti nell'albo degli esattori che non siano titolari di esattorie o ricevitorie e tra gli impiegati dello Stato a riposo o in attivita' di servizio. In mancanza il delegato puo' essere scelto tra persone che offrano sufficienti garanzie di competenza e modalita'. Al delegato governativo si applicano le norme stabilite per l'esattore salvo quanto disposto negli articoli seguenti.
Testo vigente dal 27 giugno 1963 al 1 marzo 1988 · versione 0 su Normattiva