Art. 110
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[1]Cessazione dalle funzioni
[2]Il delegato governativo cessa dalle sue funzioni con il conferimento dell'esattoria, ma puo' essere in qualsiasi momento, previo parere dell'intendente di finanza, revocato dal prefetto, che provvede alla sua sostituzione.
Testo vigente dal 27 giugno 1963 al 1 marzo 1988 · versione 0 su Normattiva