Art. 110

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[1]Cessazione dalle funzioni

[2]Il delegato governativo cessa dalle sue funzioni con il conferimento dell'esattoria, ma puo' essere in qualsiasi momento, previo parere dell'intendente di finanza, revocato dal prefetto, che provvede alla sua sostituzione.

Testo vigente dal 27 giugno 1963 al 1 marzo 1988 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-05-15;858~art110 · fonte su Normattiva