Art. 120
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[1]Formalita' relative all'esperimento dell'asta
[2]La giunta provinciale adotta le deliberazioni previste dall'art. 21 entro il 31 maggio dell'ultimo anno del decennio. Entro il 1 luglio l'avviso d'asta e' pubblicato nel Foglio degli annunzi legali della provincia, in quelli delle province contermini e nella Gazzetta Ufficiale ed e' affisso nell'albo pretorio dei relativi comuni capoluoghi delle province stesse. L'asta e' presieduta dal prefetto o da un suo delegato, assistito, con funzioni di segretario, dal segretario della provincia.
Testo vigente dal 27 giugno 1963 al 1 marzo 1988 · versione 0 su Normattiva