Art. 125

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[1]Versamenti e indennita' di mora

[2]Nei cinque giorni successivi alla scadenza dei termini fissati dall'art. 64 il ricevitore provinciale versa l'importo delle entrate di spettanza dello Stato e degli altri enti creditori ai rispettivi uffici di tesoreria. In caso di ritardo e' dovuta l'indennita' di mora a norma dell'art. 65. Ai fini del versamento delle entrate provinciali le quietanze dei pagamenti fatti dal ricevitore a norma degli articoli 70, 71 e 72, e i buoni di discarico sono accettati come denaro contante. L'ammontare dei buoni di discarico per tributi erariali versati dall'esattore e' rimborsato dall'intendente di finanza al ricevitore con apposito mandato.

Testo vigente dal 27 giugno 1963 al 1 marzo 1988 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-05-15;858~art125 · fonte su Normattiva