Art. 125

[1]Versamenti e indennita' di mora

[2]Nei cinque giorni successivi alla scadenza dei termini fissati dall'art. 64 il ricevitore provinciale versa l'importo delle entrate di spettanza dello Stato e degli altri enti creditori ai rispettivi uffici di tesoreria. In caso di ritardo e' dovuta l'indennita' di mora a norma dell'art. 65. Ai fini del versamento delle entrate provinciali le quietanze dei pagamenti fatti dal ricevitore a norma degli articoli 70, 71 e 72, e i buoni di discarico sono accettati come denaro contante. L'ammontare dei buoni di discarico per tributi erariali versati dall'esattore e' rimborsato dall'intendente di finanza al ricevitore con apposito mandato. 6

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43

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Il D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 ha disposto (con l'art. 130, comma 1) che sono abrogate, dalla data di entrata in funzione del servizio, fatto salvo quanto stabilito negli articoli 116, 118 e 199, le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858.

Testo vigente dal 1 marzo 1988, tuttora in vigore · versione 7 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-05-15;858~art125 · fonte su Normattiva