Art. 133

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[1]Personale esattoriale addetto ai servizi di sportello

[2]Per i servizi di sportello l'esattore puo' avvalersi di personale espressamente autorizzato al rilascio ed alla sottoscrizione di quietanze. Nelle esattorie con carico fino a cinquanta milioni il personale munito dell'autorizzazione di cui al comma precedente puo' essere incaricato delle funzioni proprie del collettore, esclusa la rappresentanza nei rapporti con gli enti interessati. Per il rilascio e la revoca dell'autorizzazione si applicano le disposizioni del primo comma degli articoli 131 e 132.

Testo vigente dal 27 giugno 1963 al 24 dicembre 1984 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-05-15;858~art133 · fonte su Normattiva