Art. 133

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[1]Personale esattoriale addetto ai servizi di sportello

[2]Per i servizi di sportello l'esattore puo' avvalersi di personale espressamente autorizzato al rilascio ed alla sottoscrizione di quietanze. Nelle esattorie con carico fino a cinquanta milioni il personale munito dell'autorizzazione di cui al comma precedente puo' essere incaricato delle funzioni proprie del collettore, esclusa la rappresentanza nei rapporti con gli enti interessati. 4 Per il rilascio e la revoca dell'autorizzazione si applicano le disposizioni del primo comma degli articoli 131 e 132.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 21 dicembre 1984, n. 867

4

La L. 21 dicembre 1984, n. 867 ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Il limite di lire cinquanta milioni previsto nel secondo comma dell'articolo 133 del decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, e' elevato a lire duecentocinquanta milioni."

Testo vigente dal 24 dicembre 1984 al 1 marzo 1988 · versione 5 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-05-15;858~art133 · fonte su Normattiva