Art. 135
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[1]Funzioni degli ufficiali esattoriali
[2]L'ufficiale esattoriale esercita le sue funzioni nell'ambito della circoscrizione dell'esattoria, alle dipendenze dell'esattore e sotto la sorveglianza dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette e del sindaco, e non puo' farsi rappresentare ne' sostituire. Gli ufficiali esattoriali, nei limiti di tempo fissati dall'articolo 218 del testo unico 29 gennaio 1958, n. 645, possono prestare la loro opera, anche per la riscossione dei crediti dei precedenti esattori, compatibilmente, a giudizio dell'esattore in carica, con le esigenze del servizio. La disposizione del terzo comma dell'articolo 130 si applica anche agli ufficiali esattoriali.
Testo vigente dal 27 giugno 1963 al 1 marzo 1988 · versione 0 su Normattiva