Art. 150
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[1]Applicazione delle pene pecuniarie
[2]La procedura di applicazione delle pene pecuniarie, anche per le infrazioni relative ad entrate di enti diversi dallo Stato, e' regolata dalla legge 7 gennaio 1929, n. 4. L'importo delle pene riscosse e' devoluto in ogni caso allo Stato. Il ricorso in via gerarchica al Ministro per le finanze e' ammesso soltanto se l'importo della pena pecuniaria applicata non e' inferiore a lire venticinquemila.
Testo vigente dal 27 giugno 1963 al 1 marzo 1988 · versione 0 su Normattiva