Art. 92

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[1]Ricorsi

[2]Contro il provvedimento di rigetto dell'intendente di finanza e' ammesso ricorso al Ministro per le finanze nel termine di trenta giorni dalla notificazione. La decisione del Ministro per le finanze e' trasmessa all'intendente di finanza che la notifica all'esattore. Contro la decisione di rigetto del Ministro per le finanze e' ammesso soltanto il ricorso alla Corte dei conti, da proporsi nel termine di novanta giorni dalla notificazione della decisione stessa.

Testo vigente dal 27 giugno 1963 al 1 marzo 1988 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-05-15;858~art92 · fonte su Normattiva