Art. 122 t.u.s.l. — Ponteggi ed opere provvisionali
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Nei lavori che sono eseguiti ad un'altezza superiore ai m 2, devono essere adottate, seguendo lo sviluppo dei lavori stessi, adeguate impalcature o ponteggi o idonee opere provvisionali o comunque precauzioni atte ad eliminare i pericoli di caduta di persone e di cose conformemente al punto 2 dell'allegato XVIII.
Testo vigente dal 30 aprile 2008 al 20 agosto 2009 · versione 0 su Normattiva