Art. 208 — Ufficio competente
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(( Se non diversamente stabilito in modo espresso, ai fini delle norme che seguono e di quelle cui si rinvia, l'ufficio incaricato della gestione delle attivita' connesse alla riscossione e' cosi' individuato:
- a)per il processo civile, amministrativo, contabile e tributario e' quello presso il magistrato, diverso dalla Corte di cassazione, il cui provvedimento e' passato in giudicato o presso il magistrato il cui provvedimento e' divenuto definitivo;
- b)per il processo penale e' quello presso il giudice dell'esecuzione. (L))) Negli articoli 6, 15, 16, 18, 22, 38, 39, 47, 57 e 59 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, i termini "ente creditore" e "soggetti creditori" non si riferiscono all'ufficio di cui al comma 1.
Testo vigente dal 4 luglio 2009 al 1 gennaio 2022 · versione 19 su Normattiva