Art. 267 — Diritto di copia senza certificazione di conformita
Per il rilascio di copie di documenti senza certificazione di conformita', e' dovuto il diritto forfettizzato nella misura stabilita dalla tabella, contenuta nell'allegato n. 6 del presente testo unico.
Testo vigente dal 15 giugno 2002, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva