Art. 269Diritto di copia su supporto diverso da quello cartaceo

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 19 agosto 2014 al 1 gennaio 2025. Leggi il testo vigente →

Per il rilascio di copie di documenti su supporto diverso da quello cartaceo e' dovuto il diritto forfettizzato nella misura stabilita dalla tabella, contenuta nell'allegato n. 8 del presente testo unico. (( Il diritto di copia senza certificazione di conformita' non e' dovuto quando la copia e' estratta dal fascicolo informatico dai soggetti abilitati ad accedervi. ))

Testo vigente dal 19 agosto 2014 al 1 gennaio 2025 · versione 44 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2002-05-30;115~art269 · fonte su Normattiva