Art. 269 — Diritto di copia su supporto diverso da quello cartaceo
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Per il rilascio di copie di documenti su supporto diverso da quello cartaceo e' dovuto il diritto forfettizzato nella misura stabilita dalla tabella, contenuta nell'allegato n. 8 del presente testo unico. ((1-bis. Il diritto di copia senza certificazione di conformita' non e' dovuto dalle parti che si sono costituite con modalita' telematiche ed accedono con le medesime modalita' al fascicolo))
Testo vigente dal 1 gennaio 2014 al 19 agosto 2014 · versione 39 su Normattiva