Art. 269Diritto di copia su supporto diverso da quello cartaceo

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Per il rilascio di copie di documenti su supporto diverso da quello cartaceo e' dovuto il diritto forfettizzato nella misura stabilita dalla tabella, contenuta nell'allegato n. 8 del presente testo unico. ((1-bis. Il diritto di copia senza certificazione di conformita' non e' dovuto dalle parti che si sono costituite con modalita' telematiche ed accedono con le medesime modalita' al fascicolo))

Testo vigente dal 1 gennaio 2014 al 19 agosto 2014 · versione 39 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2002-05-30;115~art269 · fonte su Normattiva