Art. 76(L) Condizioni per l'ammissione

Puo' essere ammesso al patrocinio chi e' titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a euro 9.296,22.7a 17 34a 42 46 57 72 85 86 98 Salvo quanto previsto dall'articolo 92, se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito e' costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l'istante. Ai fini della determinazione dei limiti di reddito, si tiene conto anche dei redditi che per legge sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, ovvero ad imposta sostitutiva. Si tiene conto del solo reddito personale quando sono oggetto della causa diritti della personalita', ovvero nei processi in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi. Per i soggetti gia' condannati con sentenza definitiva per i reati di cui agli articoli 416-bis del codice penale, 291-quater del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, 73, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 80, e 74, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonche' per i reati commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attivita' delle associazioni previste dallo stesso articolo, e per i reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, ai soli fini del presente decreto, il reddito si ritiene superiore ai limiti previsti. 20 83 La persona offesa dai reati di cui agli articoli 572, 575, aggravato ai sensi dell'articolo 577, primo comma, numero 1, nella forma tentata, 577-bis, nella forma tentata, 583-bis, 609-bis, 609-quater, 609-octies e 612-bis, nonche', ove commessi in danno di minori, dai reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter, 600-quinquies, 601, ((601.1,)) 602, 609-quinquies e 609-undecies del codice penale, puo' essere ammessa al patrocinio anche in deroga ai limiti di reddito previsti dal presente decreto. Il lavoratore straniero, persona offesa del delitto previsto dall'articolo 603-bis del codice penale, che contribuisce utilmente all'emersione del reato e all'individuazione dei responsabili, e' ammesso al patrocinio alle medesime condizioni di cui al primo periodo. Il minore straniero non accompagnato coinvolto a qualsiasi titolo in un procedimento giurisdizionale ha diritto di essere informato dell'opportunita' di nominare un legale di fiducia, anche attraverso il tutore nominato o l'esercente la responsabilita' genitoriale ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, e di avvalersi, in base alla normativa vigente, del gratuito patrocinio a spese dello Stato in ogni stato e grado del procedimento. Per l'attuazione delle disposizioni contenute nel presente comma e' autorizzata la spesa di 771.470 euro annui a decorrere dall'anno 2017. 56 101

Gli interventi su questo articolo(14)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Decreto 29 dicembre 2005

7a

Il Decreto 29 dicembre 2005 (in G.U. 02/02/2006, n. 27) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "L'importo di euro 9.296,22, indicato nell'art. 76, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materie di spese di giustizia, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e' aggiornato in euro 9.723,84."

Decreto 20 gennaio 2009

17

Il Decreto 20 gennaio 2009 (in G.U. 27/03/2009, n. 72) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "L'importo di euro 9.723,84, indicato nell'art. 76, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 115/2002, cosi' come adeguato con decreto del 29 dicembre 2005, e' aggiornato in euro 10.628,16."

Corte costituzionale

20

La Corte costituzionale, con sentenza 14-16 aprile 2010, n. 139 (in G.U. 1a s.s. 21/04/2010, n. 16) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 76, comma 4-bis, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia), nella parte in cui, stabilendo che per i soggetti gia' condannati con sentenza definitiva per i reati indicati nella stessa norma il reddito si ritiene superiore ai limiti previsti per l'ammissione al patrocino a spese dello Stato, non ammette la prova contraria".

Decreto 2 luglio 2012

34a

Il Decreto 2 luglio 2012 (in G.U. 25/10/2012, n. 250) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "L'importo di euro 10.628,16, indicato nell'art. 76, comma 1, del D.P.R. n. 115/02, cosi' come adeguato con decreto del 20 gennaio 2009, e' aggiornato in euro 10.766,33."

Decreto 1 aprile 2014

42

Il Decreto 1 aprile 2014 (in G.U. 23/07/2014, n. 169) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "L'importo di euro 10.766,33, indicato nell'art. 76, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 115/2002, cosi' come adeguato con decreto del 2 luglio 2012, e' aggiornato in euro 11.369,24".

Decreto 7 maggio 2015

46

Il Decreto 7 maggio 2015 (in G.U. 12/08/2015, n. 186) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "L'importo di euro 11.369,24, indicato nell'art. 76, comma 1, del d.P.R. n. 115/02, cosi' come adeguato con decreto del 1 aprile 2014, e' aggiornato in euro 11.528,41".

L. 11 gennaio 2018, n. 4

56

La L. 11 gennaio 2018, n. 4, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "All'articolo 76 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: «4-quater. I figli minori o i figli maggiorenni economicamente non autosufficienti rimasti orfani di un genitore a seguito di omicidio commesso in danno dello stesso genitore dal coniuge, anche legalmente separato o divorziato, dall'altra parte dell'unione civile, anche se l'unione civile e' cessata, o dalla persona che e' o e' stata legata da relazione affettiva e stabile convivenza possono essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato, anche in deroga ai limiti di reddito previsti, applicando l'ammissibilita' in deroga al relativo procedimento penale e a tutti i procedimenti civili derivanti dal reato, compresi quelli di esecuzione forzata»".

Decreto 16 gennaio 2018

57

Il Decreto 16 gennaio 2018 (in G.U. 28/02/2018, n. 49) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "L'importo indicato nell'art. 76, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e' aggiornato ad € 11.493,82".

Decreto 23 luglio 2020

72

Il Decreto 23 luglio 2020 (in G.U. 30/01/2021, n. 24) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "L'importo indicato nell'art. 76, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e' aggiornato ad euro 11.746,68".

Corte costituzionale

83

La Corte costituzionale, con sentenza 5 ottobre - 3 novembre 2022, n. 223 (in G.U. 1a s.s. 09/11/2022, n. 45) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 76, comma 4-bis, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia. (Testo A)», nella parte in cui ricomprende anche la condanna per il reato di cui al comma 5 dell'art. 73 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza)".

Decreto 3 febbraio 2023

85

Il Decreto 3 febbraio 2023 (in G.U. 21/04/2023, n. 94), ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "L'importo indicato nell'art. 76, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e' aggiornato ad euro 11.734,93".

Decreto 10 maggio 2023

86

Il Decreto 10 maggio 2023 (in G.U. 06/06/2023, n. 130), ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "L'importo indicato nell'art. 76, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e' aggiornato ad euro 12.838,01".

Decreto 22 aprile 2025

98

Il Decreto 22 aprile 2025 (in G.U. 11/07/2025, n. 159), ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "L'importo indicato nell'art. 76, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e' aggiornato a euro 13.659,64".

L. 2 dicembre 2025, n. 181

101

La L. 2 dicembre 2025, n. 181 ha disposto (con l'art. 4, comma 2) che "All'articolo 76, comma 4-quater, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, introdotto dall'articolo 1, comma 1, della legge 11 gennaio 2018, n. 4, le parole: «relazione affettiva e stabile convivenza» sono sostituite dalle seguenti: «relazione affettiva anche senza stabile convivenza, nonche' a seguito del reato di cui all'articolo 577-bis del codice penale»".

Testo vigente dal 16 luglio 2026, tuttora in vigore · versione 105 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

Come è cambiato

23 versioni dal 2002

2002oggi
  1. 16 luglio 2026oggiper un mesein vigore
  2. 17 dicembre 202516 luglio 2026per 7 mesi
  3. 26 luglio 202517 dicembre 2025per 5 mesi
  4. 11 ottobre 202426 luglio 2025per 10 mesi
  5. 21 giugno 202311 ottobre 2024per un anno
  6. 6 maggio 202321 giugno 2023per un mese
  7. 10 novembre 20226 maggio 2023per 6 mesi
  8. 14 febbraio 202110 novembre 2022per un anno
  9. 10 aprile 201914 febbraio 2021per un anno
  10. 15 marzo 201810 aprile 2019per un anno
  11. 16 febbraio 201815 marzo 2018per 27 giorni
  12. 6 maggio 201716 febbraio 2018per 10 mesi
  13. 27 agosto 20156 maggio 2017per un anno
  14. 7 agosto 201427 agosto 2015per un anno
  15. 16 ottobre 20137 agosto 2014per 10 mesi
  16. 9 novembre 201216 ottobre 2013per 11 mesi
  17. 23 ottobre 20129 novembre 2012per 17 giorni
  18. 22 aprile 201023 ottobre 2012per 3 anni
  19. 25 febbraio 200922 aprile 2010per un anno
  20. 11 febbraio 200925 febbraio 2009per 14 giorni
  21. 26 luglio 200811 febbraio 2009per 7 mesi
  22. 17 febbraio 200626 luglio 2008per 2 anni
  23. 15 giugno 200217 febbraio 2006per 4 annitesto originario

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2002-05-30;115~art76 · fonte su Normattiva