Art. 76(L) Condizioni per l'ammissione

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 22 aprile 2010 al 23 ottobre 2012. Leggi il testo vigente →

Puo' essere ammesso al patrocinio chi e' titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a euro 9.296,22.7a 17 Salvo quanto previsto dall'articolo 92, se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito e' costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l'istante. Ai fini della determinazione dei limiti di reddito, si tiene conto anche dei redditi che per legge sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, ovvero ad imposta sostitutiva. Si tiene conto del solo reddito personale quando sono oggetto della causa diritti della personalita', ovvero nei processi in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi. Per i soggetti gia' condannati con sentenza definitiva per i reati di cui agli articoli 416-bis del codice penale, 291-quater del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, 73, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 80, e 74, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonche' per i reati commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attivita' delle associazioni previste dallo stesso articolo, ai soli fini del presente decreto, il reddito si ritiene superiore ai limiti previsti. 20 La persona offesa dai reati di cui agli articoli 609-bis, 609-quater e 609-octies del codice penale puo' essere ammessa al patrocinio anche in deroga ai limiti di reddito previsti dal presente decreto.

Gli interventi su questo articolo(3)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Decreto 29 dicembre 2005

7a

Il Decreto 29 dicembre 2005 (in G.U. 02/02/2006, n. 27) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "L'importo di euro 9.296,22, indicato nell'art. 76, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materie di spese di giustizia, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e' aggiornato in euro 9.723,84."

Decreto 20 gennaio 2009

17

Il Decreto 20 gennaio 2009 (in G.U. 27/03/2009, n. 72) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "L'importo di euro 9.723,84, indicato nell'art. 76, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 115/2002, cosi' come adeguato con decreto del 29 dicembre 2005, e' aggiornato in euro 10.628,16."

Corte costituzionale

20

La Corte costituzionale, con sentenza 14-16 aprile 2010, n. 139 (in G.U. 1a s.s. 21/04/2010, n. 16) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 76, comma 4-bis, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia), nella parte in cui, stabilendo che per i soggetti gia' condannati con sentenza definitiva per i reati indicati nella stessa norma il reddito si ritiene superiore ai limiti previsti per l'ammissione al patrocino a spese dello Stato, non ammette la prova contraria".

Testo vigente dal 22 aprile 2010 al 23 ottobre 2012 · versione 22 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

Come è cambiato

23 versioni dal 2002

2002oggi
  1. 16 luglio 2026oggiper un mesein vigore
  2. 17 dicembre 202516 luglio 2026per 7 mesi
  3. 26 luglio 202517 dicembre 2025per 5 mesi
  4. 11 ottobre 202426 luglio 2025per 10 mesi
  5. 21 giugno 202311 ottobre 2024per un anno
  6. 6 maggio 202321 giugno 2023per un mese
  7. 10 novembre 20226 maggio 2023per 6 mesi
  8. 14 febbraio 202110 novembre 2022per un anno
  9. 10 aprile 201914 febbraio 2021per un anno
  10. 15 marzo 201810 aprile 2019per un anno
  11. 16 febbraio 201815 marzo 2018per 27 giorni
  12. 6 maggio 201716 febbraio 2018per 10 mesi
  13. 27 agosto 20156 maggio 2017per un anno
  14. 7 agosto 201427 agosto 2015per un anno
  15. 16 ottobre 20137 agosto 2014per 10 mesi
  16. 9 novembre 201216 ottobre 2013per 11 mesi
  17. 23 ottobre 20129 novembre 2012per 17 giorni
  18. 22 aprile 201023 ottobre 2012per 3 anni
  19. 25 febbraio 200922 aprile 2010per un anno
  20. 11 febbraio 200925 febbraio 2009per 14 giorni
  21. 26 luglio 200811 febbraio 2009per 7 mesi
  22. 17 febbraio 200626 luglio 2008per 2 anni
  23. 15 giugno 200217 febbraio 2006per 4 annitesto originario

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2002-05-30;115~art76 · fonte su Normattiva