Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
Giudizio costituzionale in via incidentale – Rilevanza della questione – Applicabilità della disposizione censurata nel giudizio a quo – Motivazione non implausibile e sufficientemente chiara – Incidenza attuale e non meramente eventuale – Valutazione dei dati probatori e delle allegazioni compiute dalle parti spettante al giudice a quo – Lacunoso accertamento dei fatti – Esclusione della sua identificazione con l’utilità concreta per le parti del giudizio – Controllo “esterno” della Corte costituzionale (nel caso di specie: inammissibilità delle questioni aventi ad oggetto la disposizione che estende la presunzione di superamento del limite reddituale, in caso di istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, a coloro che hanno riportato condanna per i delitti previsti dall’art. 73 t.u. stupefacenti, diversi dal reato di spaccio di lieve entità di cui al comma 5, ove aggravati ai sensi del successivo art. 80, comma 1). (Classif. 112005).
La questione incidentale di legittimità costituzionale è ammissibile quando l’ordinanza di rimessione è argomentata in modo da consentire il controllo esterno della rilevanza attraverso una motivazione non implausibile del percorso logico compiuto e delle ragioni per le quali il rimettente afferma di dover applicare nel giudizio principale la disposizione censurata. Inoltre, esula dal sindacato costituzionale un diverso inquadramento dei dati probatori acquisiti al processo a quo e valutati dal rimettente per ritenere provati i presupposti di fatto che determinano l’applicabilità della norma censurata. (Precedenti: S. 179/2024 - mass. 46472; S. 122/2024 - mass. 46323; S. 94/2023; S. 237/2022; S. 259/2021 - mass. 44433).In punto di rilevanza si richiede al giudice a quo una motivazione sufficientemente chiara, ossia una motivazione non palesemente erronea o contraddittoria quanto alla valutazione, a lui riservata, del materiale allegatorio e probatorio. Ciò perché il requisito della rilevanza implica necessariamente che la sollevata questione di legittimità costituzionale abbia nel procedimento a quo un’incidenza attuale e non meramente eventuale, ossia che il dubbio di contrasto con la Costituzione investa una norma dalla cui applicazione, ai fini della definizione del giudizio dinanzi a lui pendente, il giudice a quo dimostri di non poter prescindere. (Precedenti: S. 110/2024; S. 164/2023 - mass. 45760; S. 269/2022 - mass. 45172; S. 249/2021 - mass. 44409).La Corte costituzionale non può sostituirsi al giudice a quo nella valutazione del materiale probatorio e delle allegazioni compiute dalle parti, ma può e deve verificare che il rimettente sollevi la questione solo dopo aver vagliato, con tutti gli strumenti astrattamente a sua disposizione, le allegazioni e le prove offertegli, onde scongiurare il rischio che, in dipendenza di un lacunoso accertamento dei fatti, la questione di legittimità costituzionale abbia carattere puramente ipotetico ed eventuale. Anche nella prospettiva di un più diffuso accesso al sindacato di costituzionalità, si reputa sufficiente che la disposizione sospettata di illegittimità costituzionale incida sul percorso argomentativo che il rimettente è chiamato a compiere, quand’anche il tenore della decisione non muti. Tale conclusione è finalizzata a collegare la rilevanza della questione di legittimità costituzionale all’interesse oggettivo che il giudice non applichi norme costituzionalmente illegittime e non già al soggettivo interesse delle parti del giudizio principale a ottenere una decisione favorevole, non esimendo il giudice a quo dal ricostruire il nesso di rilevanza. (Precedenti: S. 122/2024 - mass. 46323; 25/2024 - mass. 46001).(Nel caso di specie, sono dichiarate inammissibili, per difetto di motivazione sulla rilevanza, le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Tribunale di Firenze, prima sez. penale, in composizione monocratica, in riferimento agli artt. 3 e 24, commi secondo e terzo, Cost., dell’art. 76, comma 4-bis, del d.P.R. n. 115 del 2002, per come introdotto dall’art. 12-ter, comma 1, lett. a, del d.l. n. 92 del 2008, come conv., nella parte in cui, tra coloro per i quali si presume il possesso di un reddito superiore ai limiti di legge, ricomprende i soggetti condannati con sentenza definitiva per i reati in materia di stupefacenti previsti dall’art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990, diversi dall’ipotesi del comma 5 (spaccio di lieve entità), ove aggravati ai sensi del successivo art. 80, comma 1. Il giudice a quo ha reso una motivazione carente in punto di valutazione delle allegazioni e delle prove raccolte nel processo principale, così impedendo financo quel controllo esterno delle ragioni per le quali egli afferma di dover applicare nel giudizio principale la disposizione censurata). (Precedente: S. 139/2010 - mass. 34603).
sentenza 55/2026massima n. 47382 Patrocinio a spese dello Stato - In genere - Limite all'accesso - Soglia reddituale - Presunzione (relativa) del suo superamento per l'indagato o l'imputato già condannato per il reato di cessione di sostanze stupefacenti di lieve entità - Irragionevolezza e violazione del diritto di difesa - Illegittimità costituzionale in parte qua. (Classif. 175001).
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3, sotto il profilo dell'intrinseca irrazionalità, e 24, secondo e terzo comma, Cost., l'art. 76, comma 4- bis , del d.P.R. n. 115 del 2002, nella parte in cui ricomprende la condanna in via definitiva per il reato di cessione di sostanze stupefacenti «di lieve entità», di cui all'art. 73, comma 5, t.u. stupefacenti, tra quelle per le quali vige la presunzione di superamento dei limiti di reddito per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato. La disposizione censurata dal Tribunale di Firenze contrasta, per incoerenza rispetto allo scopo perseguito, con l'art. 3 Cost., dal momento che rispetto al duplice presupposto della norma - la particolare "redditività" del catalogo di reati per i quali la presunzione vige e la maggiore possibilità di occultamento dei profitti - i fatti di "piccolo spaccio", quand'anche aggravati ai sensi dell'art. 80 t.u. stupefacenti, si caratterizzano per un'offensività contenuta che non lascia ragionevolmente presumere il superamento dei limiti di reddito da parte del reo. La presunzione in esame - divenuta relativa a seguito della sentenza n. 139 del 2010 - viola anche il diritto fondamentale di azione e di difesa in giudizio, rendendo più gravoso l'onere probatorio posto a carico del richiedente per essere ammesso al beneficio. ( Precedenti: S. 139/2010 - mass. 34603; S. 144/1992 ).
Prospettazione della questione incidentale - Adeguata argomentazione delle censure - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 76, comma 4- ter , del d.P.R. n. 115 del 2002, non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per difetto di motivazione. Il giudice a quo argomenta adeguatamente le proprie censure, senza, peraltro, incorrere nel mancato esperimento del tentativo di un'interpretazione costituzionalmente conforme della disposizione censurata, perché il rimettente ricostruisce adeguatamente la lettura che ne offre la Cassazione, non altrimenti superabile, a suo avviso, che con una pronuncia del giudice delle leggi. È possibile invocare l'intervento della Corte costituzionale anche allorquando il giudice a quo abbia unicamente l'alternativa di adeguarsi ad un'interpretazione che non condivide o assumere una pronuncia in contrasto, probabilmente destinata ad essere riformata. ( Precedente citato: sentenza n. 240 del 2016 ).
sentenza 1/2021massima n. 43155 Prospettazione della questione incidentale - Asserita insindacabilità delle scelte discrezionali affidate al legislatore - Rilievo attinente al merito - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 76, comma 4-ter , del d.P.R. n. 115 del 2002, non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per la presunta insindacabilità delle scelte discrezionali affidate al legislatore. Tale profilo tocca il merito della questione.
sentenza 1/2021massima n. 43156 Spese di giustizia - Patrocinio a spese dello Stato nel processo penale - Persona offesa da particolari reati in danno di minori o a sfondo sessuale - Ammissione automatica al beneficio, a prescindere dai limiti di reddito - Denunciata irragionevolezza e violazione del principio di parità di trattamento, nonché del diritto alla tutela giurisdizionale - Insussistenza - Non fondatezza della questione.
È dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal GIP del Tribunale di Tivoli in riferimento agli artt. 3 e 24, terzo comma, Cost., dell'art. 76, comma 4- ter , del d.P.R. n. 115 del 2002, nella parte in cui determina l'automatica ammissione al patrocinio a spese dello Stato della persona offesa dai reati di cui agli artt. 572, 583- bis , 609- bis , 609- quater , 609- octies e 612- bis , nonché, ove commessi in danno di minori, dai reati di cui agli artt. 600, 600- bis , 600- ter , 600- quinquies , 601, 602, 609- quinquies e 609- undecies cod. pen. La ratio della disciplina censurata - considerata la vulnerabilità delle vittime dei reati indicati dalla norma medesima oltre che le esigenze di garantire al massimo il loro venire alla luce - è rinvenibile in una precisa scelta di indirizzo politico-criminale che ha l'obiettivo di offrire un concreto sostegno alla persona offesa, e a incoraggiarla a denunciare e a partecipare attivamente al percorso di emersione della verità, valutazione che appare del tutto ragionevole e frutto di un non arbitrario esercizio della propria discrezionalità da parte del legislatore. Né il parametro che impone di assicurare ai non abbienti i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione può essere distorto nella sua portata, leggendovi una preclusione per il legislatore di prevedere strumenti per assicurare l'accesso alla giustizia, pur in difetto della situazione di non abbienza, a presidio di altri valori costituzionalmente rilevanti, come quelli in esame. ( Precedente citato: ordinanza n. 439 del 2004 ). La presunzione assoluta legislativa è immune da censure di legittimità costituzionale e resiste al vaglio di ragionevolezza solo quando vi sia solida rispondenza all' id quod plerumque accidit ; quelle, in particolare, che limitano un diritto fondamentale della persona, violano il principio di uguaglianza se sono arbitrarie e irrazionali, cioè se non rispondono a dati di esperienza generalizzati. ( Precedenti citati: sentenze n. 191 del 2020, n. 253 del 2019, n. 268 del 2016, n. 185 del 2015, n. 232 del 2013, n. 213 del 2013, n. 57 del 2013, n. 291 del 2010, n. 265 del 2010, n. 139 del 2010, n. 41 del 1999 e n. 139 del 1982 ). L'istituto del patrocinio a spese dello Stato va ricondotto nell'alveo della disciplina processuale, nella cui conformazione il legislatore gode di ampia discrezionalità, con il solo limite della manifesta irragionevolezza o arbitrarietà delle scelte adottate. ( Precedenti citati: sentenze n. 80 del 2020, n. 47 del 2020, n. 97 del 2019 e n. 81 del 2017; ordinanze n. 3 del 2020, n. 122 del 2016 e n. 270 del 2012 ).
sentenza 1/2021massima n. 43157 Prospettazione della questione incidentale - Identificazione del petitum - Necessità di lettura coordinata del dispositivo e della motivazione dell'ordinanza di rimessione - Carattere additivo della pronuncia volta a integrare il dettato normativo.
Benché nel dispositivo dell'ordinanza di rimessione sia richiesta una sentenza ablativa del censurato art. 76, comma 2, del d.P.R. n. 115 del 2002, la richiesta del rimettente va intesa - alla luce della motivazione - come volta a ottenere una pronuncia additiva che, ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, introduca nell'ordinamento la valutazione delle effettive condizioni economiche del richiedente, derivanti sia dall'entità delle entrate che dalla quantità e qualità delle uscite del nucleo familiare, sostenute in ragione del numero dei suoi componenti, dell'età e delle condizioni di salute di essi. Nel giudizio incidentale la corretta individuazione del petitum richiede la lettura coordinata del dispositivo e della motivazione dell'ordinanza di rimessione. ( Precedenti citati: sentenze n. 203 del 2016, n. 94 del 2016 e n. 170 del 2013 ).
Spese di giustizia - Patrocinio a spese dello Stato - Condizioni per l'ammissione al beneficio - Riferimento esclusivamente ai redditi dell'istante e del suo nucleo familiare e non anche alla quantità e qualità delle uscite - Denunciata violazione del principio di ragionevolezza, dei doveri di solidarietà sociale e familiare, del diritto di difesa e del diritto alle agevolazioni in favore delle famiglie numerose - Richiesta di pronuncia additiva riservata alla discrezionalità del legislatore - Inammissibilità della questione.
È dichiarata inammissibile, per richiesta di pronuncia additiva riservata alla discrezionalità del legislatore, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 76, comma 2, del d.P.R. n. 115 del 2002, censurato dal Tribunale di Verona - in riferimento agli artt. 2, 3, 24 e 31, primo comma, Cost. - nella parte in cui, ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, prevede che lo stato di bisogno sia apprezzato con riferimento al solo parametro del reddito percetto, senza che siano valutate anche le effettive condizioni economiche del richiedente, derivanti sia dall'entità delle entrate che dalla quantità e qualità delle uscite del nucleo familiare, sostenute in ragione del numero dei suoi componenti, dell'età e delle condizioni di salute di essi. La richiesta del rimettente - che non attribuisce a tali elementi uno specifico valore - rimetterebbe la concessione del beneficio alla discrezionale determinazione del singolo giudice, quando invece la determinazione dei presupposti di accesso a tale provvidenza è riservata alla competenza del legislatore. ( Precedente citato: sentenza n. 237 del 2015, sulla possibilità di soglie reddituali differenziate a seconda del tipo di processo ).
Spese di giustizia - Patrocinio a spese dello Stato - Condizioni per l'ammissione al beneficio - Riferimento esclusivamente ai redditi dell'istante e del suo nucleo familiare e non anche alla quantità e qualità delle uscite - Inadeguatezza di tale disciplina - Auspicato intervento del legislatore.
Stante l'evidente inadeguatezza dell'attuale disciplina posta dall'art. 76, comma 2, del d.P.R. n. 115 del 2002 - che considera la composizione plurisoggettiva della famiglia solo in termini di accrescimento delle capacità economiche e non anche di destinazione del reddito familiare al mantenimento di una pluralità di soggetti - va sottolineata l'esigenza di un intervento normativo che attribuisca la dovuta rilevanza agli elementi idonei ad incidere sul livello reddituale richiesto per l'ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato.
Spese di giustizia - Ammissione al patrocinio a spese dello Stato - Requisito della titolarità di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a euro 11.369,24 - Asserite irragionevolezza e lesione del diritto di difesa per la rigidità della previsione e la mancata possibilità di applicare il beneficio a situazioni reddituali non risultanti dall'ultima dichiarazione - Censura di disposizione inconferente - Difettosa motivazione sulla rilevanza - Omessa sperimentazione di una interpretazione adeguatrice della disposizione censurata - Petitum che non riveste i caratteri della soluzione costituzionalmente obbligata - Manifesta inammissibilità delle questioni.
Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 75 e 76 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, impugnati, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., nella parte in cui non dispongono che il giudice debba tenere conto, ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, del reddito degli ultimi 12 mesi (anziché di quello dell'anno precedente risultante dalla dichiarazione dei redditi) oppure, in subordine, nella parte in cui non dispongono la possibilità di un'ammissione graduata e parziale al beneficio in ragione di fasce o scaglioni reddituali. Il rimettente ha inesattamente identificato come disposizione da denunciare l'art. 75 che, limitandosi a definire l'ambito di applicabilità dell'istituto, ricomprende norme inconferenti rispetto alle doglianze incentrate sui presupposti reddituali. Quanto alle censure relative all'art. 76, l'ordinanza di rimessione esibisce plurimi difetti di motivazione sulla rilevanza. In primo luogo, il rimettente, a causa di un'incompleta ricostruzione del quadro normativo, non ha chiarito le ragioni che lo inducono ad applicare la detta disposizione. Nei processi civili, competente a decidere sull'istanza di ammissione al patrocinio, previa verifica delle prescritte condizioni formali e sostanziali, è innanzitutto il Consiglio dell'ordine degli avvocati e non il giudice davanti al quale già pende (oppure deve essere introdotto) il giudizio. Se, come risulta dalla ricostruzione dei fatti, la richiesta di ammissione è direttamente presentata al giudice, essa avrebbe dovuto essere dichiarata inammissibile, con conseguente difetto di rilevanza delle questioni, non dovendo in tal caso - ed anzi non potendo - il rimettente (ancora) fare applicazione dell'art. 76. In secondo luogo, l'atto di promovimento non ha illustrato adeguatamente le ragioni per le quali l'accoglimento delle questioni porterebbe, nel caso concreto, ad ammettere la parte istante al patrocinio. Infatti, ai fini della determinazione dei limiti di reddito, il comma 3 della disposizione de qua impone di tener conto anche dei redditi per legge esenti dall'IRPEF ovvero soggetti a ritenuta alla fonte o ad imposta sostitutiva e la pertinente giurisprudenza costituzionale ritiene rilevanti anche redditi non assoggettati ad imposta perché non rientranti nella base imponibile, esenti o non risultati di fatto soggetti ad alcuna imposizione (redditi da attività illecite, quelli per i quali è stata elusa l'imposizione, nonché risorse di qualsiasi natura di cui il richiedente disponga). L'omessa motivazione sull'insussistenza di redditi diversi da quelli derivanti da lavoro dipendente, e tuttavia concorrenti al raggiungimento della soglia legale, aggrava l'insufficiente giustificazione sulla rilevanza. Inoltre, il rimettente non ha adeguatamente sperimentato la praticabilità di un'interpretazione adeguatrice della disposizione censurata, trascurando il costante orientamento della Corte di cassazione secondo cui anche le diminuzioni di reddito avvenute dopo la presentazione della dichiarazione possono essere prese in esame ai fini dell'ammissione al beneficio, ancorché tale ipotesi non sia espressamente disciplinata. Infine, il richiesto intervento manipolativo non riveste i caratteri della soluzione costituzionalmente obbligata. Sulla manifesta inammissibilità di questioni per l'inesatta identificazione della disposizione oggetto di censura, v., ex plurimis , le citate ordinanze nn. 128/2015 e 91/2015. Sull'esclusione di una corrispondenza biunivoca tra reddito rilevante al fine dell'integrazione del presupposto per il beneficio del patrocinio a spese dello Stato e reddito dichiarato od accertato ai fini fiscali, v. la citata sentenza n. 144/1992. Per l'orientamento secondo cui risultano rilevanti, ai fini dell'ammissione al patrocinio erariale, anche redditi non assoggettati ad imposta, perché non rientranti nella base imponibile, esenti o non risultati di fatto soggetti ad imposizione (come i redditi da attività illecite, i redditi per i quali sia stata elusa l'imposizione nonché le risorse di qualsiasi natura di cui il richiedente disponga), v. le seguenti citate decisioni: sentenza n. 382/1995; ordinanze nn. 386/1998 e 244/1998.
Riguarda ancheart. 75 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia. (Testo A).
Processo penale - Spese di giustizia - Imputati già condannati con sentenza definitiva per il reato di cui agli artt. 73 e 80, comma 2, del d.P.R. n. 309 del 1990 - Presunzione assoluta di reddito superiore ai limiti previsti per l'ammissione al gratuito patrocinio - Omessa valutazione della sent. n. 139 del 2010 - Erronea ricostruzione normativa - Manifesta inammissibilità della questione.
È manifestamente inammissibile, per l'erroneità della ricostruzione normativa operata dal rimettente, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 76, comma 4- bis , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, aggiunto dall'art. 12- ter , comma 1, lett. a ), del d. l. n. 92 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 125 del 2008, impugnato, in riferimento agli artt. 3 e 24, secondo e terzo comma, Cost., e 6, terzo comma, lett. c ), della CEDU, nella parte in cui impone che il reddito degli imputati già condannati con sentenza definitiva per il reato aggravato di produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope sia da ritenersi superiore ai limiti previsti per essere ammessi al gratuito patrocinio. Il rimettente ha, infatti, omesso qualsiasi valutazione della sentenza n. 139 del 2010 che, avendo dichiarato l'illegittimità costituzionale della censurata disposizione nella parte in cui non ammette la prova contraria relativamente al reddito dei soggetti già definitivamente condannati per i reati ivi indicati, ha determinato un assetto normativo immune dalle formulate censure. - Per la declaratoria di illegittimità costituzionale in parte qua dell'art. 76, comma 4- bis , del d.P.R. n. 115 del 2002, v. la citata sentenza n. 139/2010. - Per la manifesta inammissibilità di questioni «frutto esclusivamente della erronea ricostruzione normativa operata dal rimettente», v. la citata ordinanza n. 334/2007.
Riguarda ancheart. 12-ter d.l. 92/2008
Patrocinio a spese dello Stato - Condizioni per l'ammissione - Soggetti già condannati con sentenza definitiva per determinati reati riferibili a contesti di criminalità organizzata - Presunzione di superamento dei limiti di reddito previsti dalla legge per l'accesso al beneficio - Ammissibilità della prova contraria - Esclusione - Irragionevolezza - Incisione del diritto fondamentale di difesa - Illegittimità costituzionale in parte qua .
E' costituzionalmente illegittimo, per contrasto con gli artt. 3 e 24, commi secondo e terzo, Cost., l'art. 76, comma 4- bis , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nella parte in cui, stabilendo che per i soggetti già condannati con sentenza definitiva per i reati ivi indicati il reddito si ritiene superiore ai limiti previsti per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, non ammette la prova contraria. La censurata disposizione - volta ad evitare che soggetti in possesso di ingenti ricchezze, acquisite con attività delittuose riferibili alle associazioni a delinquere di stampo mafioso e alle associazioni finalizzate al narcotraffico ed al contrabbando di tabacchi lavorati esteri, possano paradossalmente fruire di un beneficio riservato, per dettato costituzionale (art. 24, terzo comma), ai «non abbienti» - non si sottrae ad un giudizio di irragionevolezza per il carattere assoluto della presunzione introdotta, che non ammette la prova del contrario e rende superflue eventuali indagini giudiziarie sulle effettive condizioni economiche dell'imputato. Tale presunzione, insensibile alle rilevanti differenze tra la posizione e il reddito dei capi delle associazioni criminali e dei semplici partecipi, nonché ad eventuali percorsi di emancipazione dei singoli imputati dai sodalizi criminali, opera senza limiti di tempo, per qualunque tipo di reato e persino in ambito civile, amministrativo, contabile o tributario, producendo l'effetto sostanziale di un'impropria sanzione, per il fatto di appartenere o di essere appartenuto ad un'organizzazione criminale, consistente nella limitazione indiscriminata nell'esercizio di un diritto fondamentale come quello di difesa, e imprimendo sui soggetti considerati dalla norma uno stigma permanente e incancellabile. Invero, l'accesso al patrocinio a spese dello Stato può essere diversamente regolato per i non abbienti in presenza di altri principi costituzionali da salvaguardare, per garantire la tutela di beni individuali o collettivi di pari meritevolezza, purché non venga inciso il pieno esercizio del diritto di difesa. Nel caso di specie, non può, pertanto, ritenersi irragionevole che, sulla base della comune esperienza, il legislatore presuma che l'appartenente ad un'organizzazione criminale abbia tratto dalla sua attività delittuosa profitti sufficienti ad escluderlo in permanenza dal beneficio del patrocinio a spese dello Stato. Ciò che, tuttavia, contrasta con i principi costituzionali è il carattere assoluto di tale presunzione, che determina un'esclusione irrimediabile, in violazione degli evocati parametri costituzionali. L'introduzione, costituzionalmente obbligata, della prova contraria non elimina dall'ordinamento la presunzione prevista dal legislatore, che continua dunque ad implicare un'inversione dell'onere di documentare la ricorrenza dei presupposti reddituali per l'accesso al patrocinio. Spetterà al richiedente dimostrare il suo stato di «non abbienza», non già con una semplice autocertificazione ma con l'adeguata allegazione di concreti elementi di fatto, dai quali possa desumersi in modo chiaro e univoco la propria effettiva situazione economico-patrimoniale; e spetterà al giudice verificare rigorosamente l'attendibilità di tali allegazioni, avvalendosi di tutti gli strumenti di indagine che la legge mette a sua disposizione. Nel senso che le presunzioni assolute, specie quando limitano un diritto fondamentale della persona, violano il principio di uguaglianza se sono arbitrarie e irrazionali, cioè se non rispondono a dati di esperienza generalizzati, riassunti nella formula dell' id quod plerumque accidit , v. le citate sentenze n. 225/2008, n. 333/1991 e n. 139/1982. Per il rilievo che l'irragionevolezza della presunzione assoluta si può cogliere tutte le volte in cui sia agevole formulare ipotesi di accadimenti reali contrari alla generalizzazione posta a base della presunzione stessa, v. la citata sentenza n. 41/1999.