Art. 109

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[1]Registrazione a tassa fissa di trasferimenti di terreni e fabbricati. Riduzione a meta' dell'I.G.E.

[2]Art. 5, c. 1°, D.L.C. P.S. n. 1598/1947 art. 13, c. 1°, legge n. 717/1965; art. 1, c. 3°, legge numero 707/1961. Il trasferimento di proprieta' di terreni e di fabbricati occorrenti per il primo impianto di stabilimenti industriali tecnicamente organizzati e delle costruzioni annesse e per l'ampliamento, la trasformazione, la ricostruzione, la riattivazione e l'ammodernamento degli stabilimenti gia' esistenti, e' soggetto alle imposte di registro e di trascrizione nella misura fissa di L. 2.000.

[3]Art. 1, c. 1°, legge n. 1492/1962; articolo 13, c. 1°, legge n. 717/1965. L'imposta e' dovuta nella misura normale, qualora entro il termine di tre anni dalla registrazione dell'atto, non sia dimostrato con dichiarazione da rilasciarsi dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura sentito l'ufficio tecnico erariale territorialmente competente, che il fine dell'acquisto sia stato conseguito.

[4]Art. 1, c. 2°, legge n. 1492/1962. La domanda per ottenere la dichiarazione di cui al comma precedente deve essere accompagnata dal deposito, da parte del richiedente, delle spese per la constatazione.

[5]Art. 13, lett. c), legge n. 717/1965. La riduzione delle imposte di registro ed ipotecaria nella misura fissa di L. 2.000 spetta, in caso di successivi trasferimenti dell'immobile, esclusivamente all'acquirente che realizza l'iniziativa industriale.

[6]Art. 2, c. 3°, D.L.C. P.S. n. 1598/1947. Per i materiali da costruzione, le macchine e tutto quanto puo' occorrere per l'attuazione delle iniziative industriali di cui al primo comma, l'imposta sull'entrata e' ridotta alla meta'.

Testo vigente dal 24 giugno 1968 al 10 novembre 1971 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-06-30;1523~art109 · fonte su Normattiva