Art. 109

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[1]Registrazione a tassa fissa di trasferimenti di terreni e fabbricati. Riduzione a meta' dell'I.G.E.

[2]Art. 5, c. 1°, D.L.C. P.S. n. 1598/1947 art. 13, c. 1°, legge n. 717/1965; art. 1, c. 3°, legge numero 707/1961. Il trasferimento di proprieta' di terreni e di fabbricati occorrenti per il primo impianto di stabilimenti industriali tecnicamente organizzati e delle costruzioni annesse e per l'ampliamento, la trasformazione, la ricostruzione, la riattivazione e l'ammodernamento degli stabilimenti gia' esistenti, e' soggetto alle imposte di registro e di trascrizione nella misura fissa di L. 2.000. ((Le imposte sono dovute nella misura normale qualora entro il termine di 5 anni dalla registrazione dell'atto il fine dell'acquisto non sia stato conseguito. Il termine di 5 anni di cui al comma precedente vale anche per tutti coloro che abbiano registrato l'atto entro i tre anni precedenti all'entrata in vigore della presente legge. La prova del conseguimento del fine dell'acquisto dovra' essere data con attestazione della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, sentito l'ufficio tecnica erariale, da presentarsi all'ufficio del registro entro un anno dalla scadenza del quinquennio di cui al comma precedente. L'attestazione suddetta e' rilasciata dietro domanda dell'interessato previo deposito delle spese per la constatazione)).

[3]Art. 13, lett. c), legge n. 717/1965. La riduzione delle imposte di registro ed ipotecaria nella misura fissa di L. 2.000 spetta, in caso di successivi trasferimenti dell'immobile, esclusivamente all'acquirente che realizza l'iniziativa industriale.

[4]Art. 2, c. 3°, D.L.C. P.S. n. 1598/1947. Per i materiali da costruzione, le macchine e tutto quanto puo' occorrere per l'attuazione delle iniziative industriali di cui al primo comma, l'imposta sull'entrata e' ridotta alla meta'. 3

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 6 ottobre 1971, n.853

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La L. 6 ottobre 1971, n.853 ha disposto (con l'art. 15, comma 5) che "Le norme di cui agli articoli 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113 e 115 del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523, vanno interpretate nel senso che le agevolazioni fiscali ivi previste si applicano anche per gli alberghi e per le altre iniziative di cui all'articolo 125 del testo unico citato e relative attrezzature - sempre che sussista una complessa organizzazione tecnica degli impianti - nonche' per gli impianti di trasporto per mezzo di funi."

Testo vigente dal 10 novembre 1971 al 13 giugno 1978 · versione 3 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-06-30;1523~art109 · fonte su Normattiva