Art. 26

[1](Art. 5 R. decreto 11 marzo 1923, n. 637).

[2]((I membri della Commissione censuaria centrale durano in carica un triennio e possono essere riconfermati. I membri della Commissione cessano di far parte di essa al compimento del 65° anno di eta' eccezione fatta per il vice-presidente, e per i funzionari dello Stato per l'eventuale periodo in cui prestino servizio presso le proprie Amministrazioni, oltre il suddetto limite. Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, occorra sostituire uno dei membri della Commissione, chi surroga rimane in carica solo quanto vi sarebbe rimasto il suo predecessore)).

Testo vigente. Di questo atto non abbiamo le versioni precedenti

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:regio.decreto:1931-10-08;1572~art26 · fonte su Normattiva