Art. 29
[1](Art. 8 R. decreto 11 marzo 1923, n. 637).
[2]I locali, mobili, oggetti di cancelleria, stampati e quanto occorra per la Commissione e la Segreteria, sono provveduti, sopra richiesta della Presidenza, dall'Ufficio generale del Catasto.
Testo vigente. Di questo atto non abbiamo le versioni precedenti