Art. 1Legge 16 gennaio 1936-XIV, n. 93, art. 1, sub 1

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[1](R. decreto-legge 12 novembre 1936-XV. n. 2179, art. 1).

[2](R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542, art. 23).

[3]La nomina ad ufficiale in servizio permanente ha luogo col grado di sottotenente in tutte le armi, corpi e servizi, ad eccezione del servizio sanitario e del servizio veterinario, nei quali ha luogo col grado di tenente.

[4]Per conseguire la nomina suddetta e' necessario soddisfare alle seguenti condizioni;

  • 1)essere cittadino italiano o cittadino albanese. Gli italiani non regnicoli possono, a giudizio insindacabile del Governo, essere nominati ufficiali in servizio permanente, qualora soddisfino alle altre condizioni stabilite dal presente testo unico;
  • 2)aver compiuto il diciottesimo anno di eta' e non aver superato, all'atto della nomina ad ufficiale:

[5]28 anni per i sottotenenti provenienti dagli allievi delle Accademie militari e per quelli provenienti direttamente dai subalterni di complemento;

[6]32 anni per i sottotenenti provenienti dai sottufficiali di cui all'art. 3, numeri 2, 3 e 4, e all'art. 13;

[7]32 anni per i tenenti del servizio sanitario e del servizio veterinario reclutati in base all'art. 12;

[8]32 anni per i sottotenenti dei carabinieri Reali, provenienti dai brigadieri e dai marescialli dell'Arma, di cui all'art. 3, n. 1;

[9]36 anni per i sottotenenti maestri direttori di banda. 12

[10]Il requisito dell'eta' va riferito alla data del bando di concorso per gli ufficiali da nominare in servizio permanente in seguito a concorso;

  • 3)essere iscritto al Partito Nazionale Fascista, se cittadino italiano, al Partito Fascista Albanese se cittadino albanese;
  • 4)avere sempre tenuto regolare condotta civile, morale, politica da valutarsi a giudizio insindacabile dell'Amministrazione della guerra.

[11]Gli aumenti dei limiti di eta', previsti dalle vigenti disposizioni di legge, per l'ammissione a pubblici impieghi, non si cumulano con i limiti massimi di eta' stabiliti dal precedente n. 2. 6 7

Gli interventi su questo articolo(3)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 24 marzo 1942, n. 360

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La L. 24 marzo 1942, n. 360 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che "In deroga a quanto e' prescritto dall'art. 1, n. 2, quinto comma, del testo unico delle leggi sul reclutamento degli ufficiali del Regio esercito, approvato con R. decreto 14 marzo 1938-XVI, n. 596, quale risulta sostituito dall'art. 2 della presente legge, per gli anni 1942, 1943 e 1944, i brigadieri e marescialli in servizio nell'Arma dei carabinieri Reali di cui all'art. 3, n. 1, per essere nominati sottotenenti in servizio permanente nell'Arma stessa, non devono avere superato, all'atto di detta nomina, i 36 anni di eta'".

D.Lgs. Luogotenenziale 12 aprile 1945, n. 249

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Il D.Lgs. Luogotenenziale 12 aprile 1945, n. 249 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "A decorrere dall'8 settembre 1943 e fino al 30 giugno 1945, il limite massimo di eta' previsto dall'art. 1 del testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali del Regio esercito, approvato con R. decreto 14 marzo 1938, n. 596, e successive modificazioni, e' elevato a 34 anni per la nomina a sottotenente in servizio permanente dei sottufficiali di cui all'art. 3, nn. 2, 3 e 4 e all'art. 13 del testo unico stesso". Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Tale limite di eta', per il periodo suddetto, e' aumentato ad anni 40 nei riguardi dei sottufficiali di cui al precedente comma che abbiano uno dei seguenti requisiti: abbiano conseguito la laurea presso una universita' od un istituto superiore del Regno; abbiano gia' rivestito il grado di sottotenente di complemento ed al grado stesso abbiano rinunziato per partecipare ai concorsi presso la Regia Accademia; abbiano partecipato ad uno dei cicli operativi dell'attuale guerra, conseguendo particolari benemerenze militari, da valutarsi insindacabilmente dal Ministro per la guerra".

L. 22 dicembre 1952, n. 4414

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La L. 22 dicembre 1952, n. 4414 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "Il limite massimo di eta', previsto dall'art. 1, n. 2, del testo unico delle disposizioni legislative sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito, approvato con regio decreto 14 marzo 1938, n. 596, e successive modificazioni, per la nomina a sottotenente in servizio permanente degli allievi dell'Accademia militare provenienti dai sottufficiali dell'Arma dei carabinieri, e' elevato ad anni 38".

Testo vigente dal 12 febbraio 1953 al 19 gennaio 1965 · versione 14 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1938-03-14;596~art1 · fonte su Normattiva