Art. 1Legge 16 gennaio 1936-XIV, n. 93, art. 1, sub 1

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[1](R. decreto-legge 12 novembre 1936-XV. n. 2179, art. 1).

[2](R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542, art. 23).

[3]((La nomina ad ufficiale in servizio permanente ha luogo col grado di sottotenente in tutte le armi, corpi e servizi, ad eccezione del servizio sanitario e del servizio veterinario, nei quali ha luogo col grado di tenente.

[4]Per conseguire la nomina suddetta e' necessario soddisfare alle seguenti condizioni;

  • 1)essere cittadino italiano o cittadino albanese. Gli italiani non regnicoli possono, a giudizio insindacabile del Governo, essere nominati ufficiali in servizio permanente, qualora soddisfino alle altre condizioni stabilite dal presente testo unico;
  • 2)aver compiuto il diciottesimo anno di eta' e non aver superato, all'atto della nomina ad ufficiale:

[5]28 anni per i sottotenenti provenienti dagli allievi delle Accademie militari e per quelli provenienti direttamente dai subalterni di complemento;

[6]32 anni per i sottotenenti provenienti dai sottufficiali di cui all'art. 3, numeri 2, 3 e 4, e all'art. 13;

[7]32 anni per i tenenti del servizio sanitario e del servizio veterinario reclutati in base all'art. 12;

[8]32 anni per i sottotenenti dei carabinieri Reali, provenienti dai brigadieri e dai marescialli dell'Arma, di cui all'art. 3, n. 1;

[9]36 anni per i sottotenenti maestri direttori di banda.

[10]Il requisito dell'eta' va riferito alla data del bando di concorso per gli ufficiali da nominare in servizio permanente in seguito a concorso;

  • 3)essere iscritto al Partito Nazionale Fascista, se cittadino italiano, al Partito Fascista Albanese se cittadino albanese;
  • 4)avere sempre tenuto regolare condotta civile, morale, politica da valutarsi a giudizio insindacabile dell'Amministrazione della guerra.

[11]Gli aumenti dei limiti di eta', previsti dalle vigenti disposizioni di legge, per l'ammissione a pubblici impieghi, non si cumulano con i limiti massimi di eta' stabiliti dal precedente n. 2)). 6

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 24 marzo 1942, n. 360

6

La L. 24 marzo 1942, n. 360 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che "In deroga a quanto e' prescritto dall'art. 1, n. 2, quinto comma, del testo unico delle leggi sul reclutamento degli ufficiali del Regio esercito, approvato con R. decreto 14 marzo 1938-XVI, n. 596, quale risulta sostituito dall'art. 2 della presente legge, per gli anni 1942, 1943 e 1944, i brigadieri e marescialli in servizio nell'Arma dei carabinieri Reali di cui all'art. 3, n. 1, per essere nominati sottotenenti in servizio permanente nell'Arma stessa, non devono avere superato, all'atto di detta nomina, i 36 anni di eta'".

Testo vigente dal 28 aprile 1942 al 31 maggio 1945 · versione 8 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1938-03-14;596~art1 · fonte su Normattiva