Art. 1 — Legge 16 gennaio 1936-XIV, n. 93, art. 1, sub 1
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[1](R. decreto-legge 12 novembre 1936-XV. n. 2179, art. 1).
[2](R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542, art. 23).
[3]La nomina ad ufficiale in servizio permanente ha luogo col grado di sottotenente in tutte le armi e corpi ad eccezione del corpo sanitario e del corpo veterinario, nei quali ha luogo col grado di tenente.
[4]Per conseguire la nomina suddetta e' necessario soddisfare alle seguenti condizioni:
[5]1° essere cittadino italiano. Gli italiani non regnicoli possono, a giudizio insindacabile del Governo, essere nominati ufficiali in servizio permanente, qualora soddisfino alle altre condizioni stabilite dal presente testo unico;
[6]2° aver compiuto il diciottesimo anno di eta' e non aver superato, all'atto della nomina ad ufficiale:
[7]28 anni per i sottotenenti provenienti dagli allievi delle accademie militari e per quelli provenienti direttamente dai subalterni di complemento;
[8]32 anni per i sottotenenti provenienti dai sottufficiali di cui all'articolo 3, un. 2°, 3° e 4°, e 13;
[9]32 anni per i tenenti del corpo sanitario e del corpo veterinario reclutati in base all'articolo 12;
[10]36 anni per i sottotenenti dei carabinieri Reali, provenienti dai marescialli maggiori dell'arma, di cui all'articolo 3, n. 1°;
[11]36 anni per i sottotenenti maestri direttori di banda.
[12]Il requisito dell'eta' va riferito alla data del bando di concorso per gli ufficiali da nominare in servizio permanente in seguito a concorso;
[13]3° essere iscritto al Partito Nazionale Fascista;
[14]4° avere sempre tenuto regolare condotta civile, morale, politica da valutarsi a giudizio insindacabile dell'amministrazione della guerra.
[15]((Gli aumenti dei limiti di eta', previsti dalle vigenti disposizioni di legge, per l'ammissione ai pubblici impieghi, non si cumulano con i limiti massimi di eta' stabiliti dal precedente n. 2°)).
Testo vigente dal 28 febbraio 1939 al 1 aprile 1941 · versione 3 su Normattiva