Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
Previdenza - Pensione privilegiata ordinaria - Termine di decadenza quinquennale per l'inoltro della domanda di accertamento della dipendenza delle infermità o delle lesioni contratte, ai fini dell'ammissibilità della domanda di trattamento privilegiato - Decorrenza del termine dalla data di cessazione del servizio - Irragionevole mancata previsione, nei casi in cui l'infermità insorga dopo i cinque anni dalla cessazione del servizio, che il termine per la richiesta decorra dalla manifestazione della malattia - Illegittimità costituzionale 'in parte qua'.
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 169 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, nella parte in cui non prevede che, allorché la malattia insorga dopo i cinque anni dalla cessazione dal servizio, il termine quinquennale di decadenza per l'inoltro della domanda di accertamento della dipendenza delle infermità o delle lesioni contratte, ai fini dell'ammissibilità della domanda di trattamento pensionistico privilegiato, decorra dalla manifestazione della malattia stessa. Ed invero, nel caso in cui l'infermità si manifesti successivamente al decorso del termine quinquennale dalla cessazione del servizio, la norma censurata esige irragionevolmente che la domanda di accertamento della dipendenza della infermità dal servizio svolto sia inoltrata entro un termine in cui ancora difetta il presupposto oggettivo (l'infermità) della richiesta medesima in palese violazione sia dell'art. 38, secondo comma, sia dell'art. 3 Cost., in quanto l'esercizio del diritto alla pensione privilegiata risulta pregiudicato ancor prima che venga ad esistenza, determinando una ingiustificata disparità di trattamento tra lavoratori dipendenti che hanno contratto malattie a normale decorso e lavoratori dipendenti con patologia a lunga latenza. - Sulla questione di legittimità costituzionale dell'art. 169 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, v. le citate ordinanze n. 300/2001 e n. 246/2003.
Impiego pubblico - Pensioni - Termine quinquennale per la proposizione della domanda di pensione privilegiata ordinaria - Elevamento a dieci anni dalla cessazione dal servizio, in caso di morbo di parkinson e non anche in caso di sclerosi multipla - Asserita irragionevole disparità di trattamento - Questione già decisa nel senso della manifesta inammissibilità - Assenza di motivi nuovi - Manifesta inammissibilità.
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 169, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, sollevata in riferimento all’art. 3 della Costituzione nella parte in cui stabilisce, al primo comma, che i pubblici dipendenti affetti da sclerosi multipla debbano presentare la domanda per l’ottenimento della pensione privilegiata entro cinque anni dalla cessazione dal servizio, a differenza dei soggetti affetti dal morbo di Parkinson, per i quali è previsto, al secondo comma, l’innalzamento del suddetto termine da cinque a dieci anni. L’ordinanza di rimessione, infatti, pur soffermandosi dettagliatamente sugli aspetti diagnostici e clinici della sclerosi multipla, non aggiunge motivi di censura sostanzialmente nuovi o diversi da quelli già scrutinati con l’ordinanza n. 300 del 2001 e decisi nel senso della manifesta inammissibilità, affermandosi che “la scelta di prorogare i termini per l’una o per l’altra malattia, sulla base di sicuri dati scientifici, appartiene indubbiamente alla discrezionalità del legislatore”.
Previdenza e assistenza - Dipendenti civili e militari dello stato - Pensione privilegiata ordinaria - Termine di decadenza per la presentazione della domanda - Elevazione del termine (da cinque a dieci anni) per i malati affetti dal morbo di parkinson - Mancata estensione dello stesso termine ad altre patologie (nella specie, alla sclerosi multipla) - Assunto contrasto con il principio di eguaglianza - Discrezionalità legislativa in materia - Manifesta inammissibilita' della questione.
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 169 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione, in quanto la disposizione, nello stabilire che la domanda per l'ottenimento della pensione privilegiata debba essere inoltrata entro cinque anni dalla cessazione dal servizio, prevede che detto termine sia elevato a dieci anni per la sola infermità del parkinsonismo e non anche per la sclerosi multipla. Infatti, una dichiarazione di illegittimità costituzionale di tale tipo è preclusa alla Corte, poiché la scelta di prorogare i termini della domanda per l'una o per l'altra malattia, sulla base di sicuri dati scientifici, appartiene indubbiamente alla discrezionalità del legislatore. - Sulla imprescrittibilità del diritto a pensione ribadito anche in riferimento alla pensione privilegiata, v. richiamata sentenza n. 126/1991. M.F.
PENSIONI PRIVILEGIATE - TERMINE DI CINQUE ANNI PER L'ACCERTAMENTO DELLA DIPENDENZA DELLA INVALIDITA' DA CAUSA DI SERVIZIO PER .LESIONI/ - ECCESSO DI DELEGA - MANIFESTA INFONDATEZZA. - d.P.R. 29 DICEMBRE 1973 N. 1092, ART. 169. - COST., ART. 76.
E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 76 Cost., dell'art. 169, d.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1092, che imponendo lo stesso termine quinquennale per l'accertamento della causa di servizio sia che si tratti d'.infermita'/ che di .lesioni/ avrebbe introdotto la decadenza del diritto alla pensione anche per le .lesioni/, al di la' dei limiti della delega conferita al Governo dall'art. 6, terzo comma, L. 28 ottobre 1970 n. 775. Infatti quest'ultima, prevedendo il potere di modificare ed integrare le disposizioni in vigore al fine del loro coordinamento ed ammodernamento ben consentiva di inserire la previsione delle .lesioni/ accanto alle .infermita'/ gia' contenute nel precedente D.LGT. 1^ maggio 1916 n. 497.
ASSISTENZA E PREVIDENZA - PENSIONI PRIVILEGIATE DI GUERRA - ACCERTAMENTO DELLA DIPENDENZA DELLE INFERMITA' O LESIONI DA CAUSA DI SERVIZIO - NON E' CONSENTITA, NEI CONFRONTI DEI MINORI E DEI DEMENTI, LA SOSPENSIONE DEL RELATIVO TERMINE FINCHE' DURI LA LORO INCAPACITA' DI AGIRE - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.
Secondo la normativa in materia di pensioni privilegiate di guerra (artt. 89, comma primo, l. 18 marzo 1968, n. 313, e 99, ultimo comma, d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915) il termine perentorio per la presentazione delle domande di accertamento della dipendenza da causa di servizio delle infermita` resta sospeso per i minori e per i dementi finche` duri la loro incapacita` di agire. Poiche` la ratio di tale punizione non ha alcuna correlazione con lo stato di guerra, ma sta solo nell'esigenza di assicurare piena possibilita` di tutela giuridica a chi non sia in grado di far valere i propri diritti, l'inapplicabilita` di essa in materia di pensioni privilegiate ordinarie da' luogo ad una disparita` di trattamento priva di razionale fondamento. Sono pertanto costituzionalmente illegittimi l'art. 9, comma primo, d.lgt. 1 maggio 1916 n. 497 e l'art. 169 t.u. approvato con d.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1092 - in relazione al disposto degli artt. 89 e 99 citt. - in quanto non consentono, nei confronti dei minori e dei dementi, la sospensione del termine per l'accertamento della dipendenza delle infermita` o lesioni da causa di servizio, "finche` duri la (loro) incapacita` di agire". - cfr. S. n. 277/1974
Riguarda ancheart. 9 d.lgt. 497/1916art. 89 legge 313/1968art. 99 Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra.