Art. 206 — Effetti
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Nel caso in cui, in conseguenza del provvedimento revocato o modificato, siano state riscosse rate di pensione o di assegno ovvero indennita', risultanti non dovute, non si fa luogo a recupero delle somme corrisposte, salvo che la revoca o la modifica siano state disposte in seguito all'accertamento di fatto doloso dell'interessato.
Testo vigente dal 9 maggio 1974 al 5 settembre 1985 · versione 0 su Normattiva