Art. 211Ritenute a carico degli iscritti

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Gli iscritti al Fondo sono sottoposti alle seguenti ritenute:

  • a)ordinaria del 6 per cento sull'80 per cento:
  • 1)dello stipendio lordo comprensivo della tredicesima mensilita';
  • 2)degli assegni utili a pensione;
  • 3)delle competenze accessorie corrisposte ai dirigenti dei depositi del personale viaggiante e dei depositi locomotive, ai controllori viaggianti ed al personale dei treni, di macchina e navigante, commisurate per l'effetto al decimo dello stipendio. In caso di riduzione dello stipendio, la ritenuta ordinaria va commisurata allo stipendio intero.
  • b)straordinaria:
  • 1)del decimo sull'80 per cento dello stipendio annuo assegnato all'atto dell'assunzione, pagabile in una sola volta ovvero in ventiquattro rate mensili consecutive senza interessi. Fatta eccezione per i dipendenti inquadrati in ruolo in applicazione della legge 7 ottobre 1969, n. 747, detta ritenuta, nei confronti degli altri dipendenti che hanno compiuto trenta anni di eta', viene aumentata di un centesimo per ogni anno compiuto oltre il trentesimo;
  • 2)del quindicesimo di ogni aumento di stipendio o assegno utile a pensione, da ritenersi nel primo mese nel quale incomincia il godimento. In detto mese la ritenuta ordinaria continua ad essere commisurata alla precedente retribuzione.

Testo vigente dal 9 maggio 1974 al 22 maggio 1976 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-12-29;1092~art211 · fonte su Normattiva