Art. 211Ritenute a carico degli iscritti

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 4 maggio 1985 al 2 marzo 1989. Leggi il testo vigente →

Gli iscritti al Fondo sono sottoposti alle seguenti ritenute:

  • a)Gli iscritti al Fondo sono sottoposti alla ritenuta ordinaria del 7 per cento dell'80 per cento:
  • 1)dello stipendio lordo e della tredicesima mensilita';
  • 2)dell'indennita' di funzione per i dirigenti superiori e per i primi dirigenti prevista dall'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;
  • 3)dell'indennita' pensionabile prevista dalla legge 16 febbraio 1974, n. 57;
  • 4)dell'indennita' integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni ed integrazioni, compreso l'importo corrisposto sulla tredicesima mensilita'. In caso di riduzione dello stipendio la ritenuta ordinaria va commisurata allo stipendio intero. 2 13 19
  • b)straordinaria:
  • 1)del decimo sull'80 per cento dello stipendio annuo assegnato all'atto dell'assunzione, pagabile in una sola volta ovvero in ventiquattro rate mensili consecutive senza interessi. Fatta eccezione per i dipendenti inquadrati in ruolo in applicazione della legge 7 ottobre 1969, n. 747, detta ritenuta, nei confronti degli altri dipendenti che hanno compiuto trenta anni di eta', viene aumentata di un centesimo per ogni anno compiuto oltre il trentesimo;
  • 2)del quindicesimo di ogni aumento di stipendio o assegno utile a pensione, da ritenersi nel primo mese nel quale incomincia il godimento. In detto mese la ritenuta ordinaria continua ad essere commisurata alla precedente retribuzione.
Gli interventi su questo articolo(3)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 29 aprile 1976, n.177

2

La L. 29 aprile 1976, n.177 ha disposto (con l'art. 21, comma 1) che la presente modifica dell'articolo 211, lettera a) decorre dal 1 gennaio 1976.

Decreto 21 luglio 1983

13

con decorrenza dal 1 gennaio 1983

Il Decreto 21 luglio 1983 (in G.U. 02/08/1983, n. 210) ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che a decorrere dal 1° gennaio 1983 la ritenuta per il Fondo pensioni del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato di cui alla lettera a) del presente articolo e' elevata al 7,06 per cento.

L. 17 aprile 1985, n.141

19

La L. 17 aprile 1985, n.141 ha disposto (con l'art. 9, comma 2) che "Con la stessa decorrenza la ritenuta per il Fondo pensioni del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, prevista dall'articolo 211, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, come modificato dall'articolo 21 della legge 29 aprile 1976, n. 177, e fissata al 7,06 per cento con il del Ministro del tesoro in data 21 luglio 1983, e' elevata all'8,25 per cento".

Testo vigente dal 4 maggio 1985 al 2 marzo 1989 · versione 20 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-12-29;1092~art211 · fonte su Normattiva