Art. 23 — Servizio del personale dell'Amministrazione degli affari esteri in residenze disagiate
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Il servizio prestato dal personale dell'Amministrazione degli affari esteri nelle residenze disagiate o particolarmente disagiate, stabilite con decreto del Ministro competente, di concerto con quello per il tesoro, e' aumentato rispettivamente della meta' e di tre quarti. A tal fine si computano anche i periodi di viaggio da una ad altra sede disagiata nonche' il tempo trascorso in congedo.
Testo vigente dal 9 maggio 1974 al 1 gennaio 2015 · versione 0 su Normattiva