Art. 23 — Servizio del personale dell'Amministrazione degli affari esteri in residenze disagiate
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Il servizio prestato dal personale dell'Amministrazione degli affari esteri nelle residenze disagiate o particolarmente disagiate, stabilite con decreto del Ministro competente, di concerto con quello per il tesoro, e' aumentato ((, a domanda dell'interessato o dei superstiti aventi causa,)) rispettivamente della meta' e di tre quarti. 45 A tal fine si computano anche i periodi di viaggio da una ad altra sede disagiata nonche' il tempo trascorso in congedo.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 23 dicembre 2014, n. 190
45La L. 23 dicembre 2014, n. 190 ha disposto (con l'art. 1, comma 319) che la presente modifica ha effetto dal 1° luglio 2015.
Testo vigente dal 1 gennaio 2015 al 1 gennaio 2022 · versione 54 su Normattiva