Art. 23Servizio del personale dell'Amministrazione degli affari esteri in residenze disagiate

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Il servizio prestato dal personale dell'Amministrazione degli affari esteri nelle residenze disagiate o particolarmente disagiate, stabilite con decreto del Ministro competente, di concerto con quello per il tesoro, e' aumentato ((, a domanda dell'interessato o dei superstiti aventi causa,)) rispettivamente della meta' e di tre quarti. 45 A tal fine si computano anche i periodi di viaggio da una ad altra sede disagiata nonche' il tempo trascorso in congedo.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 23 dicembre 2014, n. 190

45

La L. 23 dicembre 2014, n. 190 ha disposto (con l'art. 1, comma 319) che la presente modifica ha effetto dal 1° luglio 2015.

Testo vigente dal 1 gennaio 2015 al 1 gennaio 2022 · versione 54 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-12-29;1092~art23 · fonte su Normattiva