Art. 23 — Servizio del personale dell'Amministrazione degli affari esteri in residenze disagiate
((Il servizio nelle residenze disagiate e particolarmente disagiate del personale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e' computato conformemente all'articolo 144 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18)). A tal fine si computano anche i periodi di viaggio da una ad altra sede disagiata nonche' il tempo trascorso in congedo.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 23 dicembre 2014, n. 190
45La L. 23 dicembre 2014, n. 190 ha disposto (con l'art. 1, comma 319) che la presente modifica ha effetto dal 1° luglio 2015.
Testo vigente dal 1 gennaio 2022, tuttora in vigore · versione 55 su Normattiva