Previdenza – In genere – Contribuzione “aggiuntiva”, successiva alla maturazione del diritto alla pensione – Necessità che essa possa solo incrementarne la misura e mai ridurla (principio di neutralizzazione) – Effetti – Esclusione dal computo complessivo della contribuzione eccedente la maturazione del requisito minimo, ove depauperi il trattamento virtualmente maturato (nel caso di specie: inammissibilità, per insufficiente ricostruzione del quadro normativo, delle questioni di legittimità costituzionale delle disposizioni statali che, per i dipendenti civili dello Stato e degli enti locali, non prevedono la possibilità di neutralizzare periodi di contribuzione aggiuntivi a quelli necessari per la maturazione del requisito minimo di anzianità, ove i primi depauperino la quota liquidata con il sistema retributivo). (Classif. 190001).
In forza del principio della cosiddetta neutralizzazione della contribuzione nociva, è possibile escludere dal computo del trattamento pensionistico, con riferimento alle diverse tipologie di contributi di volta in volta oggetto di scrutinio, la contribuzione accreditata dopo la maturazione del requisito contributivo minimo, ove produttiva di un depauperamento del trattamento già virtualmente maturato e, dunque, di un effetto irragionevole, in quanto antitetico alla funzione fisiologica dei contributi previdenziali, finalizzati all’incremento della pensione. (Precedenti: S. 224/2022 - mass. 45161; S. 264/1994 - mass. 20858).(Nel caso di specie, sono dichiarate inammissibili, per insufficiente ricostruzione del quadro normativo, che compromette l’iter logico–argomentativo delle censure sia sulla rilevanza, sia sulla manifesta infondatezza, le questioni di legittimità costituzionale sollevate dalla Corte dei conti, sez. giurisd. per la Regione Toscana, in riferimento agli artt. 1, primo comma, 3, primo comma, 35, primo comma, 36, 38, secondo comma, e 98, primo comma, Cost., dell’art. 3, primo comma, della legge n. 965 del 1965 e dell’art. 43, primo comma, del d.P.R. n. 1092 del 1973, nella parte in cui, per la liquidazione dei trattamenti di quiescenza dei dipendenti civili dello Stato e dei dipendenti degli enti locali, non prevedono la possibilità di neutralizzare i periodi di contribuzione che, aggiungendosi a quelli strettamente necessari ai fini del raggiungimento dell’anzianità contributiva minima richiesta ai fini pensionistici, comportano un decremento della quota di trattamento liquidata con il sistema retributivo. La rimettente omette di considerare il chiaro disposto dell’art. 1, comma 243, della legge n. 228 del 2012, il quale, al fine di ottenere un’unica pensione attraverso il meccanismo del cumulo gratuito, impone di utilizzare tutti e per intero i periodi assicurativi accreditati presso le diverse gestioni, così costituendo un autonomo ostacolo all’accoglimento della domanda di neutralizzazione – come riconosciuto dalla giurisprudenza di legittimità, ugualmente non considerata, nemmeno a fini di un mero distinguishing – rispetto alla regola scandita in materia di totalizzazione, di cui la corrispondente previsione dettata per il cumulo gratuito riproduce la dizione testuale centrale, a esclusione del vincolo del calcolo esclusivamente contributivo. A prescindere dalla decisività o meno di tale profilo di differenza, per invocare l’applicazione del principio di neutralizzazione anche al meccanismo del cumulo gratuito dei periodi assicurativi, sarebbe stato comunque necessario promuovere un’autonoma e distinta questione di legittimità costituzionale sulla disposizione normativa da ultimo citata). (Precedenti: S. 20/2025 - mass. 46672; S. 184/2024 - mass. 46420; S. 177/2024 - mass. 46432; S. 112/2024 - mass. 46247; O. 152/2023 - mass. 45732; S. 173/2018 - mass. 40166; S. 61/1999 - mass. 24521).
Riguarda ancheart. 3 legge 965/1965
Previdenza - In genere - Personale diplomatico - Collocamento a riposo mentre si è in servizio all'estero - Valutazione dell'indennità di posizione ai fini pensionistici - Attribuzione nella misura minima prevista dalle disposizioni applicabili, a differenza di quanto previsto per i diplomatici che prestano servizio in Italia - Denunciata disparità di trattamento e violazione del principio del buon andamento - Richiesto intervento manipolativo in materia riservata alla discrezionalità legislativa - Inammissibilità delle questioni. (Classif. 190001).
Sono dichiarate inammissibili, per la richiesta di intervento implicante scelte affidate alla discrezionalità del legislatore, le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dalla Corte dei conti, sez. giurisd. per il Lazio, in riferimento agli artt. 3, secondo comma, e 97, secondo comma, Cost., dell'art. 43, primo comma, del d.P.R. n. 1092 del 1973 e dell'art. 170, primo comma, del d.P.R. n. 18 del 1967, che disciplinano il trattamento previdenziale del personale diplomatico assegnato all'estero al momento del collocamento a riposo e, in particolare, la valutazione dell'indennità di posizione ai fini pensionistici, nella specie computata nella misura minima. Le censure vertono sulla determinazione della base pensionabile, che si interseca con la disciplina delle singole componenti della retribuzione, come l'indennità di servizio all'estero, e si iscrive in un quadro devoluto alla contrattazione collettiva. Il superamento delle incongruenze indicate dal rimettente postula un complessivo intervento di armonizzazione, destinato a incidere sia sulla peculiare disciplina retributiva applicabile al personale diplomatico, sia sulla connessa normativa previdenziale, nella ineludibile considerazione dell'unitarietà della carriera diplomatica, della specificità dei ruoli di volta in volta ricoperti nelle diverse sedi dell'amministrazione, della particolarità degli emolumenti corrisposti a chi presti servizio all'estero e in parte valorizzati anche ai fini previdenziali. Si profilano in tal modo soluzioni radicalmente alternative, che non consentono di indirizzare l'intervento correttivo richiesto né di collocarlo entro un perimetro definito, segnato da grandezze già presenti nel sistema normativo e da punti di riferimento univoci. ( Precedente: S. 183/2022 - mass. 44975 ).
Riguarda ancheart. 170 d.P.R. 18/1967