Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
PENSIONI - TRATTAMENTO DI QUIESCENZA DEI DIPENDENTI CIVILI E MILITARI - PENSIONI ORDINARIE DI RIVERSIBILITA' AGLI ORFANI MAGGIORENNI INABILI AL LAVORO - REQUISITI - NULLATENENZA - NON PREVISTA SUSSISTENZA DI DETTO REQUISITO AL VERIFICARSI DELLE CONDIZIONI DI REDDITO STABILITE PER LA RIVERSIBILITA' DELLE PENSIONI DI GUERRA - INGIUSTIFICATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO TRA I DUE ISTITUTI - ESCLUSIONE - RAZIONALITA' DELLA DIVERSA DISCIPLINA ADOTTATA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
La diversita' di natura della pensione di guerra rispetto alla pensione ordinaria si riflette sulla funzione del limite di reddito cui e' subordinata nell'uno e nell'altro istituto la riversibilita' della pensione. La riversibilita' della pensione ordinaria agli orfani maggiorenni conserva infatti parzialmente a questa categoria di superstiti la pensione, di cui in vita del titolare gia' beneficiavano indirettamente, come forma di assistenza nel senso dell'art. 38, primo comma, Cost.. La riversibilita' della pensione di guerra, che essenzialmente ha carattere risarcitorio, adempie invece solo indirettamente una funzione assistenziale, senza percio' essere strettamente subordinata alla condizione di indigenza, il riferimento alle condizioni economiche del richiedente nei casi di cui all'art. 70 del d.P.R. n. 915 del 1978 fondandosi piuttosto su una valutazione correlata alla politica di bilancio e ai criteri di allocazione della spesa pubblica. Di conseguenza, poiche' la determinazione del limite di reddito per la riversibilita' della pensione di guerra, in rapporto al limite previsto per la riversibilita' della pensione ordinaria, rientra nella discrezionalita' del legislatore, una disuguaglianza di disciplina al riguardo non puo' subire censure di irrazionalita' fino a quando non assuma proporzioni manifestamente eccessive. Il che non puo' dirsi avvenuto per non essersi considerato sussistente nell'impugnato art. 85 del d.P.R. n. 1092 del 1973 - come lamentato nel caso del giudice 'a quo' - il requisito della nullatenenza richiesto per la riversibilita' delle pensioni ordinarie, al verificarsi delle stesse condizioni di reddito (limite di L. 2.400.000) stabilite dall'art. 70 del citato d.P.R. n. 915 del 1978. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 85, secondo comma, d.P.R. 29 dicembre 1973. n. 1092, 'in parte qua'). - Sulla pensione di guerra come "atto risarcitorio" v. sent. n. 133/1972; sulla esclusione, in generale, della confrontabilita', ai fini dell'art. 3 Cost., della disciplina delle pensioni ordinarie con quella delle pensioni di guerra, v. sent. n. 186/1985.
Riguarda ancheart. 70 Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra.
PENSIONI - PENSIONE ORDINARIA DI RIVERSIBILITA' E PENSIONE DI RIVERSIBILITA' DI GUERRA - REQUISITO DELLA NULLATENENZA - ASSUNTA DISPARITA' DI TRATTAMENTO - IDENTITA' DI DISCIPLINA NEI CASI DI SPECIE OVVERO DINIEGO DELLA PENSIONE ORDINARIA DI RIVERSIBILITA' NON PER MANCANZA DI DETTO REQUISITO - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Allorche' le fattispecie esaminate dal giudice a quo si riferiscano ad un'epoca in cui il trattamento della pensione ordinaria di riversibilita' era identico a quello della pensione di riversibilita' di guerra, essendosi la diversita' cominciata a verificare per effetto del d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915 (mentre in precedenza era stata eliminata la disparita' di trattamento stabilendosi che anche per le pensioni ordinarie di riversibilita' doveva ritenersi prevista la non assoggettabilita' del reddito all'imposta complementare), ovvero a fattispecie in cui la pensione ordinaria di riversibilita' non sia stata negata per difetto del requisito della nullatenenza, non puo' sussistere alcuna violazione del principio di eguaglianza. (Non fondatezza - in riferimento all'art. 3 Cost. - della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 85, comma secondo, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, sollevata sotto il profilo della disparita' di trattamento tra pensione ordinaria di riversibilita' e pensione di riversibilita' di guerra, per quanto riguarda il requisito della nullatenenza, essendo il diritto a quest'ultima attribuito ancorche' si goda un reddito maggiore di quello richiesto per avere diritto alla pensione ordinaria di riversibilita'). - S. n. 133/1972, che elimino' la disparita' di trattamento introdotta dall'art. 9 della legge n. 318 del 1967.
PENSIONI - PENSIONE ORDINARIA DI RIVERSIBILITA' - REVOCA PER SUPERAMENTO DEI LIMITI DI REDDITO - ASSUNTA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DELL'ASSISTENZA AI CITTADINI INABILI AL LAVORO E DELLA PREVISIONE ED ASSICURAZIONE DI MEZZI ADEGUATI ALLE ESIGENZE DI VITA DEI LAVORATORI COLPITI DA INFORTUNIO, MALATTIA, VECCHIAIA O DISOCCUPAZIONE - INSUSSISTENZA - AMBITO DI APPLICAZIONE DI DETTI PRINCIPI - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
L'art. 38, primo comma, Cost. non impone al legislatore di attribuire un trattamento pensionistico di riversibilita' anche nelle ipotesi di inabilita' al lavoro o di indigenza, per le quali, invece, con appositi mezzi, da organi o istituti predisposti a tale fine dallo Stato, e' garantita l'assistenza al cittadino in caso di infortunio sul lavoro o di invalidita', malattia, vecchiaia o disoccupazione involontaria; ne' in base al secondo comma dello stesso articolo sussiste un diritto garantito dalla Costituzione alla famiglia del lavoratore, essendo la tutela del nucleo familiare affidata al legislatore ordinario. Di conseguenza, la pensione di riversibilita' non e' per nulla equiparabile ai mezzi assistenziali e previdenziali previsti da dette norme, da cui non discende affatto un principio di ordine generale in materia di previdenza ed assistenza operante per ogni forma di trattamento pensionistico, ma solo un diritto assistenziale del cittadino indigente e inabile al lavoro, nonche' del lavoratore costretto alla inattivita' contro la sua volonta'. (Manifesta infondatezza - in riferimento all'art. 38, primo e secondo comma, Cost. - della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 85, comma secondo, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, sollevata sotto il profilo che la revoca della pensione ordinaria di riversibilita' per superamento del limite di reddito danneggia un soggetto inabile al lavoro, il quale, conseguentemente, rimane privo delle provvidenze economiche preordinate al soddisfacimento di fini assistenziali). - Sulla distinzione tra pensione di riversibilita' e mezzi assistenziali e previdenziali previsti dall'art. 38 Cost., v. S. n. 14/1980.