Art. 87Consolidamento

La pensione di riversibilita' spettante al padre del dante causa si consolida, in caso di sua morte, in favore della madre. Se i genitori del dante causa vivevano separati e ciascuno di essi godeva di meta' della pensione, questa, in caso di morte dell'uno, si consolida nell'altro. Il consolidamento si attua inoltre dal genitore, al quale spettava per ultimo la pensione, ai fratelli e alle sorelle del dante causa, purche' le condizioni stabilite per l'acquisto del diritto alla riversibilita' in favore di detti collaterali risultino sussistenti dal momento della morte del dante causa a quello della morte del genitore.

Testo vigente dal 9 maggio 1974, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-12-29;1092~art87 · fonte su Normattiva