Art. 109

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[1]Colui che subentra nell'assegnazione di un alloggio resosi disponibile prima della stipulazione del contratto di mutuo edilizio individuale anche per motivi diversi da quelli contemplati dall'art. 106, e' tenuto a rimborsare al precedente assegnatario avverso il quale sia stata dichiarata la perdita del diritto all'alloggio, esclusivamente la somma effettiva da questo eventualmente pagata per l'acquisto del terreno nonche' il costo, da documentarsi, dei lavori e miglioramenti eseguiti in proprio dall'assegnatario nella misura della somma minore che risultera' fra lo speso ed il migliorato.

[2]L'accertamento della somma da rimborsarsi e' rimesso al giudizio discretivo ed insindacabile del collaudatore ovvero di un funzionario del Genio civile da nominarsi dal Ministro per i lavori pubblici.

Testo vigente dal 5 agosto 1938 al 23 maggio 1974 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1938-04-28;1165~art109 · fonte su Normattiva