Art. 147
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[1]Le cooperative per case popolari od economiche godono dei privilegi tributari vigenti in materia di tasse di bollo e registro secondo le stesse norme comuni stabilite per le altre societa' cooperative dagli articoli 65, 66 e 67 della legge di registro 30 dicembre 1923, n. 3269, nonche' dalla legge del bollo 30 dicembre 1923, n. 3268. Pero' la durata di tali privilegi si estende fino a dieci anni dalla costituzione della societa' e fino a quando il capitale, effettivamente versato, abbia raggiunto lire duecentomila.3
[2]Esse inoltre godono riduzione al quarto:
- a)della spesa per le inserzioni obbligatorie nei Fogli degli annunzi legali;
- b)delle tasse d'iscrizione e trascrizione ipotecarie in dipendenza di contratti di prestito, di acquisto, di locazione e di trasferimento delle case popolari od economiche;
- c)della tassa di registro sui contratti per lavori di costruzione e manutenzione di dette case nonche' di quella sui relativi contratti di locazione;
- d)delle tasse pei contratti di assicurazione sulla vita degli acquirenti purche' ne venga fatta cessione a garanzia della casa;
- e)dei diritti erariali di abbonamento di cui all'art. 27 del testo unico 16 luglio 1905, n. 646, sugli istituti di credito fondiario, per tasse di qualunque specie dovute su mutui concessi dagli istituti suddetti sia originariamente sia in sostituzione di precedenti mutui ipotecari, per le case popolari od economiche;
- f)delle tasse di concessione governativa di cui ai titoli II, VIII e XIV della legge 30 dicembre 1923, n. 3279.
[3]Nulla e' innovato alle norme vigenti per la tassa di negoziazione di cui alla legge 30 dicembre 1923, n. 3280.
[4]Ai contratti di mutuo suppletivo sono applicabili le agevolazioni tributarie contenute nel primo comma del presente articolo.
[5]Tutte le anzidette norme tributarie sono applicabili anche agli istituti autonomi per case popolari, i quali continueranno a fruire delle agevolazioni stabilite nel primo comma oltre il 31 dicembre 1935, e per un periodo di dieci anni a decorrere dal 1° gennaio 1936, anche se sia trascorso il termine di dieci anni dalla loro costituzione e sia oltrepassato il capitale di lire duecentomila. Pero' le normali tasse da essi pagate dal 1° gennaio 1936 al 25 marzo 1938 non sono soggette a rimborso.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 11 luglio 1942, n. 843
3La L. 11 luglio 1942, n. 843 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Per le societa' cooperative edilizie, ancora esistenti alla data della pubblicazione della presente legge, i termini di dieci anni e di venti anni di cui agli articoli 147, 1° comma, e 149, lettera b), del testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica, approvato con il R. decreto 28 aprile 1938-XVI, n. 1165, i quali siano scaduti o vengano a scadere dal 1° gennaio 1938-XVI, e durante il tempo della guerra, sono estesi a due anni dopo la cessazione dello stato di guerra".
Testo vigente dal 20 agosto 1942 al 30 dicembre 1961 · versione 3 su Normattiva