Art. 175

La erogazione del contributo erariale a favore delle singole cooperative viene disposta con decreto del Ministro pei lavori pubblici di concerto con quello per le finanze, su proposta della Commissione di vigilanza per l'edilizia popolare ed economica alla quale, ove trattisi di detta erogazione, partecipa un rappresentante della Opera nazionale per la protezione e l'assistenza degli invalidi di guerra.

Testo vigente dal 5 agosto 1938, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:regio.decreto:1938-04-28;1165~art175 · fonte su Normattiva