Art. 184
[1]L'Ente edilizio, definite le operazioni di cui all'art. 177, comunica al Consorzio di credito od alla Cassa depositi e prestiti:
- 1)l'ammontare dei mutui concessi ad ogni cooperativa e quello attualmente vigente;
- 2)le somme erogate sui mutui e quelle da erogare;
- 3)le quote proporzionali che dovranno essere portate in aumento a ciascun mutuo in dipendenza dello scarto per il collocamento delle obbligazioni del Consorzio.
[2]Il reparto a carico delle singole cooperative dipendente da tale scarto ed applicato all'importo globale dei mutui per cui sono stati stipulati i relativi contratti, ed all'importo di quelli concessi in base all'art. 180, viene eseguito a cura dell'Ente edilizio.
Testo vigente dal 5 agosto 1938, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva