Art. 184

[1]L'Ente edilizio, definite le operazioni di cui all'art. 177, comunica al Consorzio di credito od alla Cassa depositi e prestiti:

  • 1)l'ammontare dei mutui concessi ad ogni cooperativa e quello attualmente vigente;
  • 2)le somme erogate sui mutui e quelle da erogare;
  • 3)le quote proporzionali che dovranno essere portate in aumento a ciascun mutuo in dipendenza dello scarto per il collocamento delle obbligazioni del Consorzio.

[2]Il reparto a carico delle singole cooperative dipendente da tale scarto ed applicato all'importo globale dei mutui per cui sono stati stipulati i relativi contratti, ed all'importo di quelli concessi in base all'art. 180, viene eseguito a cura dell'Ente edilizio.

Testo vigente dal 5 agosto 1938, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

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urn:nir:stato:regio.decreto:1938-04-28;1165~art184 · fonte su Normattiva