Art. 227
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[1]Salvo quanto e' disposto negli articoli 223, 224, 225 e 226 le altre spese comuni, quali le spese generali di amministrazione, quello per la fornitura di acqua al bucataio, quelle per la manutenzione delle zone di giardino comuni, per la retribuzione dovuta al portiere ecc., sono ripartite per due terzi in parti uguali fra tutti i partecipanti al condominio, e l'altro terzo in parti proporzionali al costo di ciascun alloggio del condominio stesso.
[2]Con gli stessi criteri le dette spese, nel caso di condominii aventi elementi comuni, sono ripartite fra i partecipanti ai condominii medesimi. Provvedono all'uopo di accordo i consigli di amministrazione delle cooperative interessate e, in mancanza, il Ministero dei lavori pubblici.
Testo vigente dal 5 agosto 1938 al 22 novembre 1947 · versione 0 su Normattiva