Art. 247
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[1]Alle cooperative edilizie a contributo erariale non si applicano le norme per l'inquadramento sindacale di cui a R. decreto-legge 2 marzo 1931, n. 324, convertito nella legge 4 giugno 1931, n. 997.
[2]Si applicano invece anche a dette cooperative le disposizioni relative ai sindaci delle societa' commerciali previste dal R. decreto-legge 24 luglio 1936, n. 1548, convertito nella legge 3 aprile 1937, n. 517, salvo l'esclusione contenuta nell'art. 1 (comma 3°) del decreto stesso.
Testo vigente dal 5 agosto 1938 al 22 novembre 1947 · versione 0 su Normattiva