Art. 25

[1]Con decreto del Ministro pei lavori pubblici, di concerto con quello per l'interno, possono essere incorporati negli istituti autonomi provinciali o nelle rispettive sezioni anche le gestioni comunali o provinciali per le case popolari, sempre che sia riconosciuto avere esse sufficienti attivita' per far fronte ai loro impegni ed essere in grado di svolgere proficua attivita'.

[2]Il Ministro pei lavori pubblici, con suo decreto, puo' pure disporre l'incorporazione negli istituti provinciali delle gestioni speciali attualmente esistenti presso le societa' di assistenza e beneficenza o presso le societa' di mutuo soccorso di cui all'art. 16, nn. 5° ed 8°.

[3]Nell'uno e nell'altro caso e' richiesto per la incorporazione il preventivo parere del presidente dell'Istituto provinciale.

Testo vigente dal 5 agosto 1938, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

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urn:nir:stato:regio.decreto:1938-04-28;1165~art25 · fonte su Normattiva