Art. 282
[1]Il bilancio dell'Ente edilizio e' approvato dal Ministero delle finanze, sentiti i Ministeri dell'interno e dei lavori pubblici. Gli utili netti dell'Ente, come pure i proventi delle vendite dei beni da essi amministrati, saranno devoluti ad incremento del patrimonio, salvo quanto e' disposto dall'art. 288, e potranno essere impiegati nella costruzione di case economiche.
[2]Il tesoriere dell'Ente edilizio deve rendere il conto nel termine di due mesi dalla chiusura dell'esercizio. Entro due mesi il Consiglio di amministrazione si pronuncia sul conto e lo trasmette al Ministero delle finanze con le proprie deliberazioni. Decorso infruttuosamente tale termine, il Ministero delle finanze provvede a spese dei responsabili.
[3]I conti sono esaminati da un delegato del Ministero delle finanze ed approvati dal Ministero stesso, d'accordo con i Ministeri dei lavori pubblici e dell'interno.
Testo vigente dal 5 agosto 1938, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva