Art. 284

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[1]Il Ministero dei lavori pubblici, su richiesta del Consiglio di amministrazione dell'Ente edilizio, designa i funzionari dello Stato incaricati di stendere e di ricevere i contratti nell'interesse dell'Ente a norma di legge.

[2]Per la stipulazione degli atti sono dovuti all'Ente diritti di segreteria nella misura stabilita dalla tariffa annessa alla legge notarile.

Testo vigente dal 5 agosto 1938 al 16 ottobre 1940 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1938-04-28;1165~art284 · fonte su Normattiva