Art. 289
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[1]Alla riscossione delle entrate patrimoniali dell'Ente edilizio sono estese le disposizioni vigenti per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato.
[2]La riscossione dei canoni per l'uso delle baracche e dei padiglioni e per la concessione di aree e' eseguita a mezzo dell'esattore delle imposte dirette, con la procedura stabilita per la riscossione delle imposte medesime.
[3]La riscossione delle altre entrate e' affidata, quando manchi un tesoriere speciale, allo stesso esattore, il quale la esegue con le norme di cui al 1° comma.
Testo vigente dal 5 agosto 1938 al 30 marzo 1952 · versione 0 su Normattiva