Art. 325
Per il completamento del programma costruttivo, il Ministro per le comunicazioni, sentito il parere del consiglio di amministrazione delle poste e dei telegrafi, stabilisce le localita' dove le nuove case possono essere acquistate o costruite e le somme da erogarsi in base ai singoli progetti tecnici compilati dai competenti uffici della Direzione generale delle ferrovie dello Stato.
Testo vigente dal 5 agosto 1938, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva