Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
Edilizia e urbanistica - Edilizia popolare, economica e sovvenzionata - Morosità del conduttore - Procedimento speciale di ingiunzione e di sfratto - Ingiunzione di pagamento dei canoni scaduti - Opposizione - Asserita mancanza di un termine massimo per la notificazione del decreto ingiuntivo - Denunciata violazione del principio di uguaglianza sotto il profilo dell'ingiustificata disparità di trattamento rispetto ai destinatari dell'ordinaria ingiunzione di pagamento ed incidenza sul diritto di difesa dell'ingiunto - Omessa verifica della possibilità di un'interpretazione conforme a Costituzione - Manifesta inammissibilità della questione.
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 32 del regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, censurato, in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui non prevede un termine massimo per la notificazione, al conduttore moroso di alloggio di edilizia economica e popolare, del decreto ingiuntivo per il pagamento dei canoni, a pena di inefficacia dello stesso. Il giudice rimettente non ha adempiuto l'obbligo di ricercare una interpretazione costituzionalmente orientata della norma censurata, in quanto, in presenza di specifici precedenti giurisprudenziali, aveva l'onere di interrogarsi se la ritenuta applicabilità dei termini della procedura d'ingiunzione al procedimento speciale previsto dalla disposizione censurata, anche a preferenza dei più ristretti termini previsti dalla norma speciale, non comportasse, quasi di conseguenza necessaria, l'applicabilità di termini non previsti da quest'ultimo, come quello della notificazione del decreto ingiuntivo previsto a pena d'inefficacia dall'art. 644 cod. proc. civ. - Sull'interpretazione adeguatrice dell'art. 32 del r.d. n. 1165 del 1938, v. citata sentenza n. 159/1969. - Sulle interpretazioni costituzionalmente orientate dell'art. 32 del r.d. n. 1165/1938 v. la citata ordinanza n. 227/2006 e le citate sentenze nn. 203/2003 e 419/1991. - Sull'obbligo per il giudice a quo di ricercare una interpretazione costituzionalmente orientata della norma censurata, v. le citate ordinanze n. 343 e n. 70/2003.
EDILIZIA E URBANISTICA - EDILIZIA POPOLARE, ECONOMICA E SOVVENZIONATA - LOCAZIONE DI ALLOGGI - MOROSITÀ DELL'ASSEGNATARIO - PROCEDIMENTO SPECIALE DI INGIUNZIONE E DI SFRATTO - APPLICABILITÀ O MENO ALLE LOCAZIONI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DEL TERMINE DI GRAZIA DI CUI ALL'ART. 55 DELLA LEGGE N. 392 DEL 1978 DOPO L'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE N. 431 DEL 1998 - QUESTIONE ESTRANEA AL GIUDIZIO 'A QUO' - MANIFESTA INFONDATEZZA.
E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 32 del regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, censurato in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost.. Infatti il rimettente ripropone la medesima questione già dichiarata infondata con sent. n. 203 del 2003, ripetendo integralmente, senza nulla aggiungere, le stesse argomentazioni contenute nella precedente ordinanza di rimessione, e pone una questione del tutto estranea al giudizio a quo . > >- V., citata, sentenza n. 203/2003, che ha affrontato la medesima questione.
Edilizia popolare, economica e sovvenzionata - Locazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica - Morosità dell’assegnatario - Procedimento speciale di ingiunzione e sfratto - Lamentata disciplina ingiustificatamente deteriore, rispetto ai conduttori comuni e lesione del diritto di difesa - Non fondatezza della questione.
La norma di cui all’art. 32 del regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165 – censurata in quanto dispone che gli istituti per le case popolari possono richiedere al giudice di ingiungere, con decreto, all’inquilino moroso di pagare il dovuto entro un certo termine dalla notifica, trascorso il quale si procede allo sfratto e che contro detto decreto l’inquilino può proporre opposizione e il giudice, in casi gravi, sospenderne l’esecuzione – prevede una particolare tutela processuale mediante uno speciale procedimento di natura monitoria in linea con la peculiarità di disciplina sostanziale delle locazioni di edilizia residenziale pubblica. Rispetto alla previsione di siffatta tutela – che è di per sé espressione di discrezionalità legislativa – è ininfluente il rilievo delle differenze riscontrabili tra questo procedimento e quelli cui possono ricorrere i locatori nelle comuni abitazioni locative (differenze che, peraltro, intercorrono normalmente tra i procedimenti monitori – che iniziano con il ricorso di una parte al giudice per ottenere un provvedimento da notificare poi all’altra parte – e quelli che iniziano invece con la notifica, ad opera dell’attore, di un atto recante l’invito al convenuto a comparire all’udienza): il legislatore può, infatti, discrezionalmente prevedere differenziate tipologie di procedimenti, in ragione di esigenze che le giustifichino, non essendo costituzionalmente tenuto ad una costante uniformità di disciplina. Non è, pertanto, fondata la relativa questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione, in quanto il previsto procedimento assoggetterebbe gli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica ad una disciplina ingiustificatamente deteriore rispetto agli altri conduttori di locazioni abitative, ledendo il loro diritto di difesa. - Per precedenti pronunce sulla stessa disposizione, richiamate, sotto diversi profili, le sentenze n. 159/1969 e n. 419/1991.
EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - SFRATTO PER MOROSITA' - MODALITA' - DIVERSITA' DA QUELLE STABILITE DAL COD. PROC. CIV. - UNIFICAZIONE DELLE PROCEDURE DI INGIUNZIONE DI PAGAMENTO E DI SFRATTO - MANCANZA DI UN'ORDINANZA DI CONVALIDA - RAPPORTO LOCATIVO COMUNE E RAPPORTO TRA II.AA.CC.PP. E ASSEGNATARI - LAMENTATA DIVERSITA' DI DISCIPLINA - GIUSTIFICAZIONE - POSSIBILE INTERPRETAZIONE EVOLUTIVA DELLA NORMA IMPUGNATA IN ATTESA DI UNA AUSPICABILE RIFORMA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE.
La procedura disposta dall'art. 32 del regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, che riconosce al decreto di ingiunzione di pagamento, emesso dal giudice su ricorso dell'Istituto autonomo case popolari contro l'inquilino moroso, natura di titolo esecutivo per lo sfratto e per l'esecuzione sui beni mobili del debitore, non e' lesiva degli artt. 3 e 24 Cost.. Non sussiste, infatti, giuridicamente, identita' di situazione tra inquilino di una privata abitazione e concessionario di un alloggio popolare, atteso che, nel primo caso, il rapporto di locazione ha un fine di remunerazione del capitale investito dal proprietario-locatore e, nel secondo, di soddisfacimento dell'obbligo dell'Istituto di fornire l'abitazione popolare a categorie meno abbienti di cittadini con canoni inferiori a quelli correnti sul mercato. Peraltro, in attesa di un'auspicabile riforma, anche nella vigenza dell'attuale disciplina, il giudice puo' adeguarsi ad una interpretazione piu' rispettosa della riconosciuta rilevanza costituzionale del diritto all' abitazione, disponendo, nella pienezza di contraddittorio consentita nella fase di opposizione - ove nel frattempo si sia provveduto al pagamento - la revoca dell'ingiunzione, ovvero la sospensione, con semplice decreto, dell'esecuzione: sospensione che, ammessa originariamente (in base all'ottavo comma della disposizione impugnata) in via di eccezione, "in casi gravi", va ormai considerata - alla luce dell'evoluzione legislativa che per le locazioni si registra riguardo allo sfratto per morosita' - ordinaria regola del giudicare, anche in relazione agli aspetti sociali e umani della situazione. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 32 del r.d. 28 aprile 1938, n. 1165, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost.). - Riguardo ai commi terzo e settimo dello stesso art. 32 del r.d. 28 aprile 1938, n. 1165, dichiarati costituzionalmente illegittimi "nella parte in cui per il pagamento dei canoni scaduti e per l'opposizione al decreto ingiuntivo fissano termini diversi da quelli previsti dall'art. 641 cod. proc. civ. per l'ordinario procedimento imgiuntivo": S. n. 159/1969; - Sulla progressiva valorizzazione del diritto a permanere nell'abitazione, a compenso della insufficienza del mercato, sino alla formulazione di un diritto sociale fondamentale all'abitazione che connota la nostra forma di Stato: S. nn. 217/1988 e 404/1988.
GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE - T.U. 28 APRILE 1938, N. 1165, ART. 32 - PAGAMENTO DEI CANONI SCADUTI ED OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO - TERMINI PIU' BREVI DI QUELLI PREVISTI DALL'ART. 641 COD.PROC.CIV. - PRETESO CONTRASTO CON GLI ARTT. 3 E 24 COST.- PRECEDENTE DECISIONE DI PARZIALE ILLEGITTIMITA' - RIPROPOSIZIONE - INSUSSISTENZA DI MOTIVI PER UNA TOTALE, O PIU' AMPIA, DICHIARAZIONE DI INCOSTITUZIONALITA' DELLA DISPOSIZIONE IMPUGNATA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
Allorche' in una precedente decisione della Corte la disposizione impugnata sia stata dichiarata illegittima ma solo in parte, e nella ordinanza di rinvio, con la quale si risolleva la medesima questione, non vengano addotti diversi motivi ne' nuovi argomenti che valgano a giustificare una totale o piu' ampia dichiarazione di incostituzionalita', la questione stessa va dichiarata manifestamente infondata. (Nella specie era stata riproposta, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., la stessa questione di legittimita' costituzionale, dell'art. 32 r.d. 28 aprile 1938, n. 1165, sulla edilizia economica e popolare, gia' esaminata e decisa nella sentenza n. 159 del 1969, ma senza la prospettazione di nuove ragioni per una estensione della dichiarazione di illegittimita' costituzionale pronunciata con quella sentenza nei confronti dei soli commi terzo e settimo della disposizione impugnata, limitatamente alle parti in cui per il pagamento dei canoni scaduti e per l'opposizione al decreto ingiuntivo fissavano termini diversi da quelli previsti dall'art. 641 cod. proc. civ.).
ORD. 85/70 EDILIZIA - EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - T.U. 28 APRILE 1938, N. 1165, ART. 32 - PAGAMENTO DEI CANONI SCADUTI ED OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE GIA' PARZIALMENTE DICHIARATA - MOTIVI PER UNA PIU' ESTESA DICHIARAZIONE - INSUSSISTENZA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
Cfr.: Sent. 159/69; Ord. 29/70.
SFRATTO PER MOROSITA' DEGLI INQUILINI - MODALITA' - DIVERSITA' DA QUELLE STABILITE DAL COD. PROC. CIVILE - ESEMPLIFICAZIONE.
L'art. 32 del testo unico dell'edilizia popolare ed economica approvato con R.D. 28 aprile 1938, n. 1165 disciplina lo sfratto per morosita' degli inquilini delle case popolari con modalita' particolari diverse da quelle stabilite dal codice di rito consistenti: nell'unificazione delle due procedure di ingiunzione di pagamento e di sfratto, con conseguente perdita per il debitore dei termini di esecuzione; nella mancata previsione di un'ordinanza di sfratto, che viene invece ordinato dal giudice, senza la preventiva audizione dell'interessato, con decreto steso in calce al ricorso del Presidente dell'Istituto case popolari; e nella previsione di termini notevolmente ridotti (5 e 10 giorni anziche' 20) per l'opposizione al decreto ingiuntivo e per il pagamento dei canoni scaduti.
SFRATTO PER MOROSITA' DEGLI INQUILINI - MODALITA' - DIVERSITA' DA QUELLE STABILITE DAL COD, PROC. CIVILE - UNIFICAZIONE DELLE PROCEDURE DI INGIUNZIONE DI PAGAMENTO E DI SFRATTO - MANCANZA DI UNA ORDINANZA DI CONVALIDA - FINALITA' - PECULIARITA' DEL RAPPORTO TRA GLI ISTITUTI PER LE CASE POPOLARI E GLI ASSEGNATARI - NON VIOLA GLI ARTT. 3 E 24 DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Non sussiste contrasto tra i principi di uguaglianza e tutela e difesa giurisdizionale sancita dagli artt. 3 e 24 della Costituzione e le particolarita' della procedura di sfratto per morosita' dettata dall'art. 32 del R.D. 28 aprile 1938, n. 1165 sull'edilizia popolare ed economica, riguardanti l'unificazione delle procedure di ingiunzione di pagamento e di sfratto e la conseguente mancata previsione di un'ordinanza di convalida. Tali particolarita' infatti, essendo dirette ad assicurare agli Istituti una procedura piu' rapida per il recupero di canoni scaduti e per il rilascio dell'alloggio, sono giustificate dalla necessita' di garantire il perseguimento degli scopi di interesse pubblico dell'Istituto e non comportano alcuna menomazione dei diritti di difesa e tutela giurisdizionale del soggetto privato. Il rapporto intercedente tra Istituti per le case popolari ed assegnatari degli alloggi presenta peculiarita' e caratteristiche proprie, non riscontrabili nel comune rapporto di locazione, onde una diversa disciplina dello sfratto per morosita' appare obbiettivamente possibile e razionalmente giustificabile.
RAPPORTO LOCATIVO COMUNE E RAPPORTO TRA ISTITUTI ED ASSEGNATARI - IDENTITA' DI SITUAZIONE - INSUSSISTENZA - DIVERSITA' DI DISCIPLINA - GIUSTIFICAZIONE - FATTISPECIE - T.U. 28 APRILE 1938, N. 1165, ART. 32 - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Non sussiste identita' di situazione, sul piano del rapporto locativo che si instaura col rispettivo proprietario dell'immobile, tra l'inquilino di una privata abitazione ed i concessionario di un alloggio popolare. Nel primo caso il rapporto e' di natura esclusivamente privatistica poiche' il proprietario privato si propone di realizzare un profitto dalla locazione di una casa acquistata; nel secondo caso, invece, proprietario dell'alloggio e' un ente pubblico creato dallo Stato per il soddisfacimento di un proprio fine che si identifica con l'interesse e l'obbligo sociale di costruire appartamenti economici per cittadini meno abbienti che corrispondono canoni piu' modesti di quelli correnti sul mercato e non equiparabili pertanto alla controprestazione in senso privatistico dato che esula dagli Istituti ogni finalita' di lucro. La natura pubblicistica sia degli enti che della funzione dai medesimi esplicata si ripercuote ovviamente sul rapporto che si instaura con l'assegnatario dell'alloggio popolare, rapporto che secondo la dominante giurisprudenza ha carattere di concessione amministrativa sebbene dalla stessa scaturiscano diritti soggettivi, e che presenta peculiarita' e caratteristiche proprie non riscontrabili nel comune rapporto di locazione.
PAGAMENTO DEI CANONI SCADUTI ED OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO - TERMINI PIU' BREVI DI QUELLI PREVISTI DALL'ART. 641 DEL COD. PROC. CIVILE - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EFFETTIVITA' DEL DIRITTO DI DIFESA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.
Sono costituzionalmente illegittimi, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, i commi terzo e settimo dell'art. 32 del T.U. delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica, approvato con R.D. 28 aprile 1938, n. 1165, nelle parti in cui per il pagamento dei canoni scaduti e per l'opposizione al decreto ingiuntivo fissano termini diversi e notevolmente piu' brevi di quelli stabiliti dall'art. 641 del codice di procedura civile per l'ordinario procedimento ingiuntivo (10 e 5 giorni anziche' 20). Le finalita' sociali cui attendono gli Istituti per le case popolari valgono a legittimare un procedimento coattivo di piu' rapida definizione; i termini assegnati per l'eventuale opposizione al decreto ingiuntivo e per sanare la mora sono pero' cosi' ristretti da rendere estremamente difficile la possibilita' per l'assegnatario di approntare un'utile difesa specie se si considera che destinatari degli stessi sono soggetti di modeste possibilita' economiche, per la cui tutela potra' rendersi necessario il ricorso al gratuito patrocinio, e se si tien conto dell'estrema gravita' della conseguenza che discende dall'inutile decorso di detti termini - e che non puo' essere in nessun caso evitata non essendo prevista l'opposizione tardiva - e cioe' la perdita dell'abitazione.
Riguarda ancheart. 641 Codice di procedura civile