Art. 343
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[1]Allo scopo di fornire agli impiegati dello Stato, civili e militari, alloggi a condizioni favorevoli, si provvede a mezzo di un Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato con sede in Roma, avente personalita' giuridica e gestione autonoma.
[2]L'Istituto e' autorizzato altresi' a fornire alloggi per gli ufficiali e sottufficiali del R. esercito in servizio permanente effettivo. Tale attivita' e' considerata come una gestione autonoma, con bilancio distinto.
Testo vigente dal 5 agosto 1938 al 28 settembre 1948 · versione 0 su Normattiva